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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.): non è irragionevole che il ricorso introduttivo non debba contenere l’invito a costituirsi a pena di nullità, come invece prevede l’atto di citazione ordinario.

Di cosa si tratta

L’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) è il rimedio con cui chi afferma un diritto sul bene pignorato chiede al giudice dell’esecuzione di riconoscere il proprio titolo. Il ricorso non deve contenere, a pena di nullità, l’invito a costituirsi nel termine, diversamente dall’atto di citazione. Il Tribunale di Venezia riteneva questa differenza irragionevole.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 619 c.p.c. e di norme connesse (artt. 163, 164, 166, 167 c.p.c.), nella parte in cui non richiedono che il ricorso dell’opposizione contenga l’invito a costituirsi a pena di nullità.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: l’opposizione di terzo si introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione, che fissa udienza e notifica le parti; la struttura è diversa dalla citazione ordinaria e la differenza è ragionevolmente giustificata.

Il principio

La diversità di disciplina tra il procedimento di opposizione di terzo all’esecuzione (con ricorso) e il processo di cognizione ordinario (con citazione) è costituzionalmente legittima in quanto rispecchia la diversa natura e struttura dei due rimedi processuali.

Domande e risposte

Chi può proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione?

Chi afferma di avere un diritto reale (proprietà, usufrutto, pegno) o personale opponibile al creditore su un bene pignorato, non essendo parte del rapporto esecutivo.

Qual è la differenza tra ricorso e citazione?

Il ricorso è rivolto al giudice, che poi fissa l’udienza e provvede alla notifica; la citazione è rivolta direttamente al convenuto, che deve costituirsi entro un termine indicato nell’atto stesso.

Cosa succede se l’opposizione di terzo viene accolta?

Il giudice dichiara che il bene non è pignorabile o che il terzo ha un diritto superiore, e può ordinare la restituzione del bene o la riduzione del pignoramento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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