Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte decide su decine di ordinanze del Tribunale di Roma: dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 (difetto di motivazione sulla rilevanza) e restituisce gli atti per le questioni sull’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, e sull’art. 558 c.p.p. alla luce delle sentenze n. 222 e 223 del 2004.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma aveva sollevato in numerosissimi procedimenti penali (tra il 2003 e il 2004, per decine di stranieri imputati) questioni di legittimità costituzionale su più norme del Testo Unico Immigrazione e sull’art. 558 del codice di procedura penale. La Corte ha riunito tutti i giudizi in un unico provvedimento, adottando una doppia decisione in base al tipo di questione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione sugli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998, come modificati dalla l. n. 189/2002, e sull’art. 558 c.p.p., contestando la disciplina dell’espulsione, del nulla osta obbligatorio, del reato di inottemperanza e del rito direttissimo applicato agli stranieri.

La decisione della Corte

La Corte adotta una doppia decisione: 1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, perché le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza di quelle disposizioni nei giudizi concreti; 2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per le questioni sugli artt. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, e 558 c.p.p., affinché il giudice rivaluti alla luce delle sentenze n. 222 e 223 del 2004.

Il principio

Anche quando più questioni provengono dallo stesso giudice e vengono riunite, la Corte può adottare decisioni differenziate in base alla natura di ciascuna: inammissibilità per difetto di motivazione sulle une, restituzione degli atti per ius superveniens sulle altre. La distinzione è imposta dal rispetto delle singole condizioni di ammissibilità della questione incidentale.

Domande e risposte

Perché un unico giudice ha sollevato così tante questioni (decine di ordinanze)?

Il Tribunale di Roma è uno dei più grandi d’Italia e tratta quotidianamente procedimenti penali a carico di stranieri. In quel periodo (2003-2004) stava convalidando numerosi arresti per inottemperanza all’ordine del questore: ogni convalida rappresentava un’udienza autonoma in cui il giudice poteva sollevare la questione di costituzionalità.

Qual è la differenza di trattamento tra art. 13 (inammissibilità) e art. 14 (restituzione atti)?

Per le questioni sull’art. 13 (espulsione e nulla osta), le ordinanze di rimessione non spiegavano sufficientemente perché quelle norme si applicassero ai casi concreti (difetto di motivazione sulla rilevanza). Per le questioni sull’art. 14 e l’art. 558 c.p.p. (arresto obbligatorio, rito direttissimo), invece, la motivazione era più adeguata ma le sentenze n. 222 e 223/2004 richiedevano una rivalutazione.

Cosa succede ai procedimenti penali del Tribunale di Roma dopo questo provvedimento?

I processi a carico degli stranieri rimangono sospesi in attesa della rivalutazione del giudice rimettente. Per le questioni dichiarate inammissibili, il giudice può o proseguire il processo applicando le norme così com’è, o formulare una nuova ordinanza di rimessione con motivazione più adeguata. Per le questioni restituite, dovrà valutare l’impatto delle sentenze n. 222 e 223/2004.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.