Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Termini Imerese: la questione sull’art. 13, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. n. 286/1998 — che prevede il rilascio automatico del nulla osta all’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera — deve essere rivalutata alla luce della sentenza n. 222/2004 della Corte.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Termini Imerese stava giudicando uno straniero accusato di reato. Era stato chiamato a rilasciare il nulla osta all’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. La norma contestata prevedeva che tale espulsione scattasse quasi automaticamente per alcune categorie di stranieri (quelli entrati irregolarmente o privi di permesso), senza consentire al giudice una valutazione discrezionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Termini Imerese ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 10, 13 (evocato solo in motivazione), 24 e 111 della Costituzione sull’art. 13, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla l. n. 189/2002, nella parte in cui prevede il rilascio automatico del nulla osta all’espulsione mediante accompagnamento immediato alla frontiera, senza consentire al giudice di valutare le esigenze difensive dell’imputato.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Termini Imerese. La sentenza n. 222/2004 ha già affrontato aspetti rilevanti della disciplina dell’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. Il giudice rimettente deve verificare se quella pronuncia abbia rimosso i vizi lamentati o se residuino profili di incostituzionalità non ancora esaminati.
Il principio
Il meccanismo del nulla osta automatico all’espulsione — senza valutazione delle esigenze processuali dell’imputato — è stato al centro di un ampio contenzioso costituzionale nella XIV legislatura. La sentenza n. 222/2004 della Corte ha segnato il punto di svolta, bilanciando le esigenze di controllo sull’immigrazione con il diritto di difesa e i principi del giusto processo.
Domande e risposte
Quali sono le ipotesi di espulsione contemplate dall’art. 13, comma 2, lettere a) e b)?
La lettera a) riguardava gli stranieri entrati nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera. La lettera b) riguardava gli stranieri privi del permesso di soggiorno o che non ne avessero fatto richiesta nei termini. Per entrambe le categorie era prevista l’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Cosa significa «accompagnamento immediato alla frontiera»?
È la forma più incisiva di esecuzione dell’espulsione: lo straniero viene fisicamente accompagnato dalla polizia fino al valico di frontiera o all’aeroporto ed espulso senza possibilità di allontanarsi da solo. È distinto dall’intimazione a lasciare il Paese entro un termine, che lascia allo straniero la scelta del momento e del mezzo di partenza.
L’art. 13 della Costituzione (libertà personale) era pertinente alla questione?
Il Tribunale di Termini Imerese lo aveva evocato solo in motivazione (non nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione). La Corte ha osservato che i parametri costituzionali devono essere indicati in modo preciso nell’ordinanza; il richiamo solo in motivazione può non essere sufficiente a costituire formalmente quel parametro come oggetto del giudizio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 10 della Costituzione — condizione giuridica dello straniero
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e convalida giurisdizionale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.