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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Regione Abruzzo non può sospendere in autonomia la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (“blue tongue”) né autorizzare la libera movimentazione del bestiame non vaccinato. Tali materie appartengono alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale e tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo n. 14 del 2004, che sospendeva la campagna di vaccinazione contro la blue tongue fino al 31 dicembre 2004 e consentiva la movimentazione e commercializzazione di animali non vaccinati nel territorio regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: artt. 1 e 2, legge Regione Abruzzo 1 aprile 2004, n. 14. Parametri: art. 117, primo comma, Cost. (obbligo di rispettare la direttiva 2000/75/CE sulla lotta alla febbre catarrale degli ovini), art. 117, secondo comma, lettere q) (profilassi internazionale) e s) (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), Cost. Ricorso in via principale del Governo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambi gli articoli impugnati. La materia della profilassi della blue tongue è regolata da atti comunitari che coinvolgono la Commissione europea: la sospensione regionale della vaccinazione e la liberalizzazione della movimentazione degli animali non vaccinati violano la direttiva 2000/75/CE e la competenza statale esclusiva.

Il principio

Le Regioni non possono legiferare in materia di profilassi internazionale delle malattie animali né derogare agli obblighi comunitari di vaccinazione: si tratta di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.

Domande e risposte

Perché la Regione Abruzzo non poteva sospendere la vaccinazione?

Perché la campagna di vaccinazione contro la blue tongue è disciplinata da una direttiva comunitaria (2000/75/CE) e da decisioni della Commissione europea che vincolano gli Stati membri: solo lo Stato può interagire con le istituzioni UE su queste procedure.

Cosa è la “profilassi internazionale” riservata allo Stato?

È la materia relativa alla prevenzione e al contrasto delle malattie che, per la loro natura, richiedono coordinamento sovranazionale, come le epizoozie soggette a obblighi comunitari. Rientra nella competenza esclusiva statale ex art. 117, lett. q), Cost.

La Regione poteva invocare il principio di precauzione?

No, nel caso di specie. Il principio di precauzione non può essere invocato da una Regione per derogare ad obblighi comunitari vincolanti che prevedono procedure definite a livello europeo per la gestione del rischio sanitario animale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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