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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Provincia autonoma di Trento non può disciplinare il distacco di dirigenti provinciali presso la rappresentanza italiana all’UE: è materia di competenza statale esclusiva in politica estera. Le altre norme impugnate sul personale sono dichiarate non fondate o parzialmente inammissibili.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2004 in materia di organizzazione e personale provinciale, lamentando violazioni di competenze statali e statutarie.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 4, commi 1, 5 lett. b), e 11, e art. 6, comma 7, della legge Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6. Parametri: artt. 97, 98 e 117 Cost.; art. 9 Statuto speciale Trentino-Alto Adige. Ricorso in via principale del Governo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 (che prevedeva il distacco di dirigenti provinciali presso la rappresentanza UE), in quanto incide sulla materia di politica estera riservata allo Stato. Dichiara non fondate le questioni relative all’art. 4, comma 11 (riqualificazione ope legis di personale), e inammissibili quelle relative all’art. 6, comma 7. La questione sull’art. 4, comma 5, lett. b) è parimenti dichiarata non fondata.

Il principio

Le Province autonome non possono disciplinare in autonomia il distacco di proprio personale dirigenziale presso organismi dell’Unione europea: tale materia ricade nella competenza esclusiva statale in materia di politica estera (art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.).

Domande e risposte

Perché il distacco di dirigenti provinciali all’UE è materia statale?

Perché la normativa statale (art. 168, d.P.R. n. 18/1967 e art. 58, legge n. 52/1996) disciplina puntualmente le modalità di partecipazione italiana alle istituzioni UE, prevedendo che la designazione avvenga tramite la Conferenza dei presidenti delle Regioni e la nomina da parte del Ministro degli esteri.

Che cosa è il “distacco” rispetto al “collocamento fuori ruolo”?

Il distacco mantiene il dipendente nel ruolo dell’amministrazione di provenienza con servizio presso un’altra; il fuori ruolo, invece, comporta l’inserimento nell’organico dell’ente ospitante. La normativa statale sull’UE prevede il fuori ruolo, non il distacco.

Le Province autonome hanno competenza in materia di personale?

Sì, nell’ambito dell’organizzazione interna. Tuttavia questa competenza non si estende al rapporto con istituzioni internazionali o sovranazionali, che rimane riservata allo Stato dalla Costituzione e dallo Statuto speciale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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