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La sentenza accoglie il conflitto di attribuzione della Regione Toscana: non spettava al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nominare il Commissario dell’Autorità portuale di Livorno senza avviare effettive trattative con la Regione per raggiungere l’intesa sulla nomina del Presidente prevista dall’art. 8 della legge n. 84/1994. Il decreto ministeriale è annullato in parte qua.

Di cosa si tratta

Scaduto il mandato del Presidente dell’Autorità portuale di Livorno, il Ministro aveva nominato un Commissario con proprio decreto del luglio 2003, senza aver raggiunto l’intesa con la Regione Toscana sul nominativo del nuovo Presidente, richiesta dall’art. 8 della legge n. 84/1994. La Regione ha promosso conflitto di attribuzione, lamentando la menomazione delle proprie competenze in materia portuale e di governo del territorio.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione Stato-Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. La Regione contestava che il Commissario fosse stato nominato aggirando la procedura di intesa per la nomina del Presidente: la nomina del Commissario avveniva non per assicurare la continuità in attesa di un’intesa imminente, ma come strumento di fatto per eludere la necessità dell’intesa stessa.

La decisione della Corte

Fondato. Il conflitto per menomazione è ammissibile quando un atto dello Stato, pur formalmente rientrante nelle proprie attribuzioni, compromette in modo definitivo l’esercizio di una competenza spettante alla Regione. Il Ministro, pur potendo nominare il Commissario in situazioni di urgente necessità, non aveva avviato effettive trattative con la Regione per raggiungere l’intesa: la permanenza ultrannuale del Commissario (la stessa persona proposta come Presidente) aveva finito per eludere sostanzialmente la procedura di intesa.

Il principio

Il potere statale di nomina del Commissario di un ente pubblico è legittimo come rimedio alla vacanza degli organi ordinari, ma non può tradursi — con la protrazione nel tempo della figura commissariale e la promozione del medesimo candidato — in un’elusione di fatto della procedura di intesa con la Regione prevista dalla legge per la nomina del titolare ordinario dell’organo.

Domande e risposte

Il Ministro può nominare il Commissario di un’autorità portuale senza l’intesa con la Regione?

Sì, in via di urgenza e per assicurare la continuità amministrativa, ma solo come misura transitoria in attesa del raggiungimento dell’intesa sulla nomina del Presidente ordinario: non può sostituire indefinitamente la procedura di intesa.

Cos’è il “conflitto per menomazione” tra Stato e Regioni?

È il conflitto di attribuzione in cui non si rivendica la titolarità di un potere, ma si lamenta che l’esercizio di un potere altrui comprometta in modo definitivo l’esercizio di una competenza costituzionalmente attribuita alla Regione ricorrente.

L’intesa Stato-Regione nella nomina del Presidente dell’autorità portuale è sempre richiesta?

Sì, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 84/1994, la nomina del Presidente dell’autorità portuale richiede l’intesa con la Regione interessata. Questa procedura riflette le competenze regionali in materia di porti e governo del territorio riconosciute dall’art. 117 Cost.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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