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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 170 del T.U. spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002, poi d.P.R. n. 115/2002), che attribuisce al giudice monocratico la competenza sull’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze a periti e avvocati, anche quando il provvedimento opposto è stato emesso da organo collegiale. La Corte, richiamando la sentenza n. 53/2005, conferma la ragionevolezza del sistema.
Di cosa si tratta
I Tribunali di Siracusa e di Messina avevano sollevato questione sull’art. 170 del T.U. spese di giustizia, sostenendo che attribuire al giudice monocratico la competenza sull’opposizione avverso decreti di liquidazione emessi dal giudice collegiale fosse irragionevole e violasse gli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe l’art. 170 del d.lgs. n. 113/2002 (come riprodotto nel d.P.R. n. 115/2002), in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, e in via subordinata l’art. 7 della legge n. 50/1999. I giudici rimettenti sono il Tribunale di Siracusa (13 ordinanze) e il Tribunale di Messina. La norma censurata attribuisce la competenza sull’opposizione al giudice monocratico in ogni caso, anche ove il decreto opposto provenga da organo collegiale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 53/2005 che aveva già esaminato la medesima questione. Il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico è ragionevole in rapporto alle esigenze di buona amministrazione, rapidità ed economia delle risorse. La violazione dell’art. 24 Cost. è apoditticamente denunciata senza motivazione, e il richiamo all’art. 25 Cost. (riserva di legge sulla competenza) è inconferente perché la norma disciplina la composizione dell’organo, non la competenza.
Il principio
L’attribuzione al giudice monocratico della cognizione sull’opposizione avverso i decreti di liquidazione delle spettanze nel processo penale è ragionevole ed è compatibile con la Costituzione, anche quando il provvedimento opposto è stato emesso da un organo collegiale: esigenze di celerità ed economia processuale giustificano tale scelta del legislatore.
Domande e risposte
Come si propone l’opposizione al decreto di liquidazione nel processo penale?
Ai sensi dell’art. 170 del T.U. spese di giustizia, l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso a periti, consulenti e difensori si propone al presidente dell’ufficio giudiziario competente, che designa un giudice monocratico per la trattazione.
Perché la questione era già stata esaminata dalla Corte?
La Corte aveva già dichiarato non fondata la questione con la sentenza n. 53/2005, pronunciata in un giudizio parallelo concernente le stesse disposizioni. In presenza di un precedente specifico, la Corte può dichiarare manifestamente infondata una questione reiterativa.
Qual è la differenza tra composizione dell’organo giudicante e sua competenza?
La composizione dell’organo (monocratica o collegiale) è disciplinata dalla legge ordinaria senza riserva assoluta di legge, a differenza della competenza in senso stretto. L’art. 170 T.U. spese di giustizia incide sulla composizione e non sulla competenza, per cui non viola l’art. 25 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza evocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa evocato come parametro
- Art. 76 della Costituzione — principi e criteri della delega legislativa
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