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Con ordinanza n. 239/2005, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti a quattro Giudici di pace (Asola, San Giovanni in Persiceto, Arcidosso, Livorno). La questione riguardava l’art. 126-bis, comma 2, codice della strada (obbligo del proprietario del veicolo di comunicare l’identità del conducente), ma una modifica normativa sopravvenuta impone di rivalutare le questioni.
Di cosa si tratta
Quattro giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, che obbligava il proprietario del veicolo a comunicare l’identità del conducente al momento della violazione, pena una sanzione amministrativa e la decurtazione dei propri punti-patente. I rimettenti ritenevano che ciò violasse i principi di personalità della responsabilità e il diritto di non auto-incriminarsi.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 285/1992 (codice della strada). Parametri: artt. 2, 3, 24 e 27 Cost. Rimettenti: Giudici di pace di Asola, San Giovanni in Persiceto, Arcidosso e Livorno.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti a tutti i rimettenti: una modifica normativa sopravvenuta all’art. 126-bis ha cambiato la disciplina impugnata in modo significativo, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza e dell’oggetto delle questioni da parte di ciascun giudice.
Il principio
Quando una norma è oggetto di più ordinanze di rimessione e nel frattempo viene modificata dal legislatore, la Corte può riunire i giudizi e restituire gli atti a tutti i rimettenti, così ciascuno rivaluta la questione nel contesto del proprio giudizio principale e alla luce del nuovo diritto vigente.
Domande e risposte
Il proprietario del veicolo è responsabile per le violazioni commesse da altri?
Il sistema a punti grava in via principale sul conducente. Il proprietario non conducente che non comunica l’identità del conducente subisce una sanzione amministrativa autonoma e la decurtazione dei propri punti, ma non risponde della violazione stradale altrui.
C’è un diritto a non auto-incriminarsi in materia amministrativa?
Il principio nemo tenetur se detegere ha radici penalistiche (art. 24, comma 2, Cost. e art. 6 CEDU), ma la sua estensione al procedimento sanzionatorio amministrativo è controversa e oggetto di elaborazione giurisprudenziale.
Qual è l’esito di queste questioni dopo la restituzione degli atti?
Dipende da come i singoli giudici di pace rivaluteranno la questione alla luce della norma modificata. Alcuni potrebbero ri-sollevare la questione, altri potrebbero decidere di non farlo se la modifica ha risolto il problema.
Norme collegate
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