Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2585 c.c. – Oggetto del brevetto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2584 - Articolo 2584 Codice Civile: Diritto di esclusività→Cod. civ. art. 2586 - Art. 2586 c.c.: Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbrica→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2583 Codice Civile: Leggi speciali→Articolo 2587 Codice Civile: Brevetto dipendente da brevetto altrui→Articolo 2582 Codice Civile: Ritiro dell’opera dal commercio→Articolo 2588 Codice Civile: Soggetti del diritto→Art. 2581 c.c.: Trasferimento dei diritti di utilizzazione→Articolo 2589 Codice Civile: Trasferibilità→Articolo 2580 Codice Civile: Soggetti del diritto
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2585 c.c. delimita l'oggetto del brevetto per invenzione industriale, individuando le categorie di creazioni intellettuali suscettibili di protezione brevettuale. La ratio della norma è duplice: da un lato incentiva la creazione di soluzioni tecniche nuove e utili all'industria; dall'altro traccia il confine tra ciò che è brevettabile e ciò che rimane nel dominio pubblico della conoscenza (le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici). L'attenzione alla dimensione industriale dell'invenzione riflette la tradizione continentale europea, che distingue nettamente l'invenzione tecnica dalla mera idea intellettuale astratta, e si contrappone parzialmente al sistema brevettuale statunitense, storicamente più aperto a software e metodi commerciali.
Analisi
La norma elenca a titolo esemplificativo, non tassativo, le categorie brevettabili: metodo o processo di lavorazione industriale (es. procedimento chimico o farmaceutico), macchina, strumento, utensile o dispositivo meccanico (invenzioni di prodotto meccanico), prodotto o risultato industriale (composizione chimica, prodotto farmaceutico), applicazione tecnica di un principio scientifico. Quest'ultima categoria merita attenzione: non è brevettabile la scoperta del principio in sé (es. la teoria dell'effetto fotoelettrico), ma lo è la sua applicazione tecnica concreta che produce risultati industriali immediati e misurabili. In tal caso il brevetto ha portata limitata ai soli risultati descritti, non al principio generale. Il CPI (d.lgs. 30/2005, artt. 45-50) ha recepito la direttiva 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche, estendendo la brevettabilità a sequenze geniche funzionalmente definite, nel rispetto di limiti etici.
Quando si applica
La verifica della brevettabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2585 si compie in sede di esame della domanda di brevetto presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o l'EPO (Ufficio Europeo Brevetti). L'UIBM esamina se l'invenzione rientra in una delle categorie ammesse e se possiede i requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale. Nei giudizi di contraffazione o di nullità del brevetto, il tribunale valuta, spesso con l'ausilio di consulenti tecnici, se il trovato protetto rientra nelle categorie brevettabili. Un brevetto concesso su un oggetto non brevettabile è nullo ex art. 76 CPI e la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
Connessioni
L'art. 2585 c.c. deve essere letto in combinato disposto con gli artt. 45-52 CPI (d.lgs. 30/2005), che elencano anche le esclusioni dalla brevettabilità: scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici, presentazioni di informazioni, metodi chirurgici e terapeutici, varietà vegetali e razze animali, invenzioni contrarie all'ordine pubblico o alla moralità. In ambito europeo, l'art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) ricalca la stessa struttura. Internamente al codice civile si coordina con l'art. 2584 (diritto di esclusiva) e con l'art. 2591 (rinvio alle leggi speciali). Sul piano internazionale, rilevano l'Accordo TRIPS (artt. 27-34) e il Trattato PCT.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, chimico, scopre che una determinata molecola ha proprietà antiossidanti (scoperta scientifica, non brevettabile). Tuttavia sviluppa un processo industriale specifico per sintetizzare quella molecola a basso costo in grandi quantità. Il processo di sintesi, quale metodo di lavorazione industriale con applicazione pratica immediata, è brevettabile ai sensi dell'art. 2585 c.c., mentre la scoperta delle proprietà della molecola rimane nel dominio pubblico.
Caso 2: Caso 2
Caio, ingegnere, intuisce che il principio fisico dell'effetto piezoelettrico può essere sfruttato per generare energia dal calpestio umano nei pavimenti dei centri commerciali. Brevetta non il principio piezoelettrico (già noto) ma lo specifico dispositivo tecnico (configurazione dei cristalli, circuito di raccolta dell'energia, sistema di accumulo) che implementa quel principio ottenendo un risultato industriale concreto e misurabile. Il brevetto è limitato a quella specifica applicazione tecnica.
Caso 3: Caso 3
Sempronio deposita una domanda di brevetto per un «metodo di organizzazione aziendale» basato su nuovi principi manageriali. L'UIBM rifiuta la domanda: i metodi per attività intellettuale, commerciale o economica non rientrano tra le categorie brevettabili ex art. 2585 c.c. e art. 45 CPI, in quanto privi del carattere tecnico richiesto.
Domande frequenti
Quale differenza c'è tra scoperta e invenzione ai fini della brevettabilità?
Una scoperta rivela qualcosa già esistente in natura (es. una proprietà fisica o chimica), mentre un'invenzione è una soluzione tecnica nuova a un problema tecnico. Solo le invenzioni sono brevettabili; le scoperte rimangono nel dominio pubblico e chiunque può utilizzarle liberamente.
Il software è brevettabile in Italia?
Il software come tale non è brevettabile, né in Italia né in Europa. Tuttavia, un'invenzione implementata da un programma per elaboratore che produce un effetto tecnico ulteriore rispetto alla normale interazione hardware-software può essere brevettata come 'invenzione implementata da computer' (computer-implemented invention).
Un medicinale può essere brevettato?
Sì. Il principio attivo di un farmaco, il processo per sintetizzarlo e le sue nuove applicazioni terapeutiche (second medical use) sono brevettabili, purché nuovi, dotati di attività inventiva e suscettibili di applicazione industriale. È previsto anche il certificato complementare di protezione (CCP) per estendere la tutela fino a 5 anni.
Cosa si intende per applicazione industriale dell'invenzione?
L'invenzione ha applicazione industriale quando può essere realizzata o utilizzata in qualsiasi tipo di industria, compresa l'agricoltura. Non è sufficiente un'utilità teorica: l'invenzione deve poter essere concretamente prodotta o utilizzata con risultati pratici e ripetibili.
Un'invenzione già nota all'estero può essere brevettata in Italia?
No. Il requisito di novità è assoluto: l'invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica mondiale, che include tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico (pubblicazioni, brevetti, uso pubblico) prima della data di deposito della domanda, ovunque nel mondo.