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La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti affinché rivalutino la rilevanza della questione alla luce delle modifiche legislative sopravvenute al condono edilizio introdotto dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003.
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Di cosa si tratta
L’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, aveva previsto la possibilità di sanare una serie di abusi edilizi (cosiddetto “terzo condono edilizio”). Il TAR Puglia di Lecce, il Tribunale di Viterbo e il Tribunale di Napoli avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 27, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti contestavano l’irragionevolezza della norma (art. 3 Cost.), la sua funzione dissuasiva vanificata (art. 27 Cost.), il contrasto con il buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e la violazione del riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni (artt. 117, 118 e 120 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti a tutti e quattro i giudici rimettenti per rivalutare la rilevanza delle questioni alla luce delle modifiche normative sopravvenute al condono edilizio dopo la presentazione delle ordinanze di rimessione.
Il principio
Lo jus superveniens che incide sulla norma oggetto di questione incidentale impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la verifica della perdurante rilevanza.
Domande e risposte
Che cosa prevede il condono edilizio del 2003?
Il c.d. “terzo condono” (dopo quelli del 1985 e del 1994) consentiva la sanatoria di abusi edilizi commessi entro il 31 marzo 2003, previo pagamento di un’oblazione. Ha sollevato numerose questioni di legittimità per i suoi rapporti con la competenza regionale in materia di governo del territorio.
Perché i giudici rimettenti ritenevano la norma irragionevole?
Consentire la sanatoria anche a chi era già sottoposto a procedimento sanzionatorio vanificava il vantaggio della spontanea denuncia dell’abuso, rendendo la norma sproporzionata rispetto allo scopo dichiarato.
Cosa succede ai procedimenti sanzionatori per abusi edilizi durante il condono?
La presentazione di domanda di condono sospende generalmente i procedimenti sanzionatori amministrativi. Se la domanda è accolta, l’abuso è sanato; se rigettata, i procedimenti riprendono.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze
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