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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle leggi di Veneto e Basilicata che sostituivano il libretto sanitario per gli addetti all’industria alimentare con misure di autocontrollo: le Regioni hanno correttamente esercitato la competenza concorrente in materia di tutela della salute.

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Di cosa si tratta

La Regione Veneto (l. n. 41/2003) e la Regione Basilicata (art. 37, l. n. 1/2004) avevano previsto che gli accertamenti sanitari e il relativo libretto di idoneità per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti potessero essere sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato entrambe le norme per contrasto con l’art. 117 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Governo sosteneva che le norme regionali violassero l’art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) e terzo comma (legislazione concorrente sulla tutela della salute) della Costituzione, esorbitando dalla competenza regionale e derogando a un principio fondamentale statale sancito dall’art. 14 della legge n. 283 del 1962.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. La materia rientra nella tutela della salute (competenza concorrente), non nell’ordine pubblico. Il libretto sanitario non costituisce un principio fondamentale insuperabile: le norme regionali non eliminano i controlli sulla salute degli operatori alimentari ma ne diversificano le modalità, nell’esercizio legittimo della competenza concorrente.

Il principio

La disciplina degli accertamenti sanitari per il personale alimentare rientra nella tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e non nell’ordine pubblico. Le Regioni possono sostituire il libretto sanitario con sistemi di autocontrollo equivalenti senza violare i principi fondamentali statali.

Domande e risposte

Cosa prevede il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di salute?

L’art. 117, terzo comma, Cost. pone la “tutela della salute” tra le materie di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni la disciplina di dettaglio. Le Regioni non possono derogare ai principi statali ma possono articolare diversamente la loro attuazione.

Il libretto sanitario è un principio fondamentale della legislazione statale?

La Corte ha ritenuto di no: la legge n. 283 del 1962 impone l’accertamento dell’idoneità sanitaria, ma non necessariamente nella forma del libretto. Le norme regionali impugnate garantivano comunque forme equivalenti di controllo.

Quando una materia riguarda l’“ordine pubblico e sicurezza” di competenza esclusiva statale?

La competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico (art. 117, secondo comma, lett. h) riguarda la prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza dei cittadini affidata alle forze di polizia. La sicurezza alimentare è invece “tutela della salute”, materia concorrente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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