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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’onorevole Sgarbi nei confronti del magistrato Caselli.
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Di cosa si tratta
Il Tribunale di Bologna stava giudicando l’onorevole Vittorio Sgarbi per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica a Palermo. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale non condivideva tale qualificazione e promuoveva conflitto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bologna ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della delibera della Camera del 27 maggio 2003, sostenendo che le dichiarazioni dell’on. Sgarbi (articolo sul quotidiano “Il Resto del Carlino” del 31 dicembre 1998) non fossero riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari e quindi non coperti dall’art. 68 Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dispone la notifica dell’atto introduttivo alla Camera dei deputati, rinviando al merito la valutazione sulla fondatezza.
Il principio
Il giudice penale può promuovere conflitto di attribuzioni contro la delibera parlamentare di insindacabilità quando ritiene che le opinioni espresse dall’eletto non presentino il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa copre l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
L’art. 68, primo comma, stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La garanzia copre solo le attività connesse all’esercizio del mandato parlamentare.
Come funziona il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?
Il conflitto si svolge in due fasi: nella prima la Corte verifica l’ammissibilità (soggetti legittimati, sussistenza di una menomazione delle attribuzioni costituzionali); nella seconda decide nel merito se la delibera parlamentare ha leso le attribuzioni del giudice.
Qual è il nesso funzionale rilevante ai fini dell’insindacabilità?
Le dichiarazioni extra moenia (fuori dall’aula parlamentare) sono coperte dall’art. 68 solo se presentano un collegamento sostanziale con atti parlamentari specifici e individuabili, non se costituiscono mera espressione di opinioni personali del parlamentare.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare
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