Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità sulla proroga della sospensione delle esecuzioni per rilascio di immobili a favore di conduttori in categorie disagiate (art. 1, d.l. 147/2003). Nel frattempo è sopravvenuto il d.l. 240/2004 che ha introdotto nuove misure. La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Di cosa si tratta
Da anni il legislatore prorogava periodicamente la sospensione delle esecuzioni per rilascio degli immobili locati nei confronti di conduttori appartenenti a categorie socialmente deboli (anziani, disabili, ecc.). Il Tribunale di Roma aveva impugnato l’ultima proroga (d.l. 147/2003) sostenendo che il meccanismo violasse l’art. 3, 24, 42 e 111 Cost., perché trattava in modo uguale situazioni diverse dei locatori esecutanti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1 del d.l. 24 giugno 2003, n. 147 (convertito in l. 200/2003) e dell’art. 80, commi 20 e 22, della l. 388/2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per un nuovo esame della rilevanza della questione. Nelle more del giudizio costituzionale era stato emanato il d.l. 240/2004 (convertito in l. 269/2004), che aveva introdotto nuove misure per i conduttori in categorie disagiate, modificando il quadro normativo di riferimento.
Il principio
Quando, dopo la rimessione della questione alla Corte costituzionale, sopravviene una normativa che modifica il quadro normativo rilevante, la Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo affinché verifichi se la questione mantenga rilevanza nel processo principale alla luce dello ius superveniens.
Domande e risposte
Cos’è la sospensione delle esecuzioni per rilascio degli immobili?
È una misura di protezione sociale con cui il legislatore ritardava temporaneamente l’esecuzione forzata degli sfratti nei confronti di inquilini appartenenti a categorie vulnerabili (anziani, disabili, famiglie numerose, ecc.), dando loro più tempo per trovare un’altra sistemazione.
Perché il Tribunale di Roma riteneva la misura incostituzionale?
Sosteneva che la proroga trattasse in modo uguale tutti i locatori, indipendentemente dalla loro situazione economica: anche il locatore in difficoltà economica veniva costretto ad attendere, al pari di quello abbiente. Questa uniformità sarebbe irragionevole ex art. 3 Cost.
Cosa significa “restituzione degli atti”?
La Corte restituisce il fascicolo al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce delle norme sopravvenute. Se il nuovo quadro normativo non cambia la situazione del processo, il giudice potrà sollevare nuovamente la questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla tutela giurisdizionale
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà privata e sua funzione sociale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.