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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Taranto aveva sollevato conflitto di attribuzione contro la delibera della Camera dei deputati del 27 novembre 2002 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del deputato Giancarlo Cito. La Corte dichiara il giudizio improcedibile: il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Taranto stava giudicando il deputato Giancarlo Cito per diffamazione a seguito di dichiarazioni rese in un comizio trasmesso in televisione. La Camera aveva deliberato che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva contestato questa delibera, sollevando conflitto di attribuzioni, ma il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità erano stati depositati in cancelleria oltre il termine di venti giorni dalla notifica.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Taranto ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 27 novembre 2002, con la quale la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Cito ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara improcedibile il giudizio. Il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità erano stati notificati il 17 agosto 2004 ma depositati in cancelleria solo il 14 settembre 2004, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. Tale termine non è soggetto alla sospensione feriale prevista dalla l. 742/1969.

Il principio

Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative della Corte, è perentorio e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. Il suo mancato rispetto determina l’improcedibilità del giudizio.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

I parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha chiarito nel tempo che questa garanzia copre anche le dichiarazioni extra moenia solo se vi è un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

Perché il termine di 20 giorni per il deposito è così importante?

È un termine perentorio stabilito dalle norme integrative della Corte: la sua inosservanza rende il ricorso irricevibile indipendentemente dal merito. La Corte applica in modo rigoroso queste regole processuali anche nei conflitti tra poteri dello Stato.

La sospensione feriale dei termini si applica davanti alla Corte costituzionale?

No: la Corte ha costantemente affermato che la sospensione feriale prevista dalla l. 742/1969 non si applica nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, inclusi i conflitti di attribuzione tra poteri.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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