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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale del Veneto n. 27/2003 sui lavori pubblici regionali e le zone sismiche. Prima della decisione, la Regione Veneto ha abrogato la normativa impugnata con l.r. 13/2004, e l’Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso. La Corte dichiara estinto il processo.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 27, disciplinava i lavori pubblici di interesse regionale e le costruzioni in zone sismiche, prevedendo che la normativa statale si applicasse solo in via sussidiaria rispetto alla legge regionale e che il semplice deposito del progetto edilizio sostituisse l’autorizzazione sismica prevista dalla legge statale. Il Governo ne aveva chiesto l’annullamento costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 66, commi 3 e 7, della l.r. Veneto 27/2003 in relazione all’art. 117 della Costituzione, per violazione del riparto di competenze in materia di governo del territorio e di sicurezza sismica.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Veneto aveva abrogato la norma impugnata con la successiva l.r. 13/2004; l’Avvocatura dello Stato aveva di conseguenza rinunciato al ricorso, con accettazione della difesa regionale. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia seguita da accettazione determina l’estinzione del processo.

Il principio

Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della parte resistente, determina l’estinzione del processo, anche quando la norma impugnata è stata nel frattempo abrogata.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 117 Cost. in materia di governo del territorio?

Il governo del territorio è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni la disciplina di dettaglio. La normativa sismica rientra in questa materia.

Perché il Governo aveva impugnato la legge veneta?

Perché la legge regionale aveva dichiarato che la disciplina statale sui lavori pubblici si applicasse solo in via residuale, e aveva sostituito l’autorizzazione sismica prevista dalla l. 64/1974 con il semplice deposito del progetto edilizio al comune.

L’estinzione significa che la legge regionale era costituzionalmente legittima?

No: il processo si è estinto per ragioni processuali (rinuncia e accettazione), senza che la Corte si sia pronunciata sulla legittimità nel merito. La normativa regionale era peraltro già stata abrogata dalla stessa Regione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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