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Il Consiglio di Stato dubitava della legittimità costituzionale di una norma del pubblico impiego (art. 61, comma 1, lett. a, d.lgs. 29/1993) in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. sull’accesso alle cariche pubbliche. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: nel frattempo l’art. 51 era stato modificato dalla legge costituzionale 1/2003 sulle pari opportunità.
Di cosa si tratta
Il Consiglio di Stato, chiamato a giudicare sull’esito di un concorso per il posto di direttore del museo del Comune di Bassano del Grappa, aveva sollevato dubbi di costituzionalità su una norma del d.lgs. 29/1993 (pubblico impiego) relativa all’accesso alle funzioni pubbliche, in relazione al principio di pari opportunità tra uomini e donne.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 43 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. Nelle more del giudizio costituzionale, l’art. 51 Cost. era stato modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che ha aggiunto l’obbligo per la Repubblica di promuovere “con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Il giudice a quo avrebbe dovuto riesaminare la questione alla luce del mutato parametro costituzionale.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio di costituzionalità, il parametro costituzionale evocato viene modificato da una legge costituzionale sopravvenuta, la questione diventa inammissibile: il giudice rimettente deve rivalutare se la norma impugnata contrasti con il parametro nel suo nuovo testo.
Domande e risposte
Cosa ha cambiato la legge costituzionale 1/2003 all’art. 51 Cost.?
Ha aggiunto che la Repubblica “promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Questo ha dato copertura costituzionale esplicita alle misure di azione positiva a favore delle donne nelle carriere pubbliche.
Cosa si intende per manifesta inammissibilità di una questione di legittimità?
È una formula con cui la Corte, in camera di consiglio (senza udienza pubblica), rigetta la questione per vizi processuali o per difetto dei presupposti senza entrare nel merito. Nel caso specifico, il vizio era la mancata considerazione dello ius superveniens costituzionale.
Cosa è successo dopo la restituzione degli atti?
Il giudice rimettente avrebbe dovuto riesaminare la questione verificando se la norma del d.lgs. 29/1993 fosse compatibile con il nuovo art. 51 Cost. come modificato nel 2003, eventualmente sollevando una nuova questione con parametro aggiornato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, anche tra uomini e donne
- Art. 51 della Costituzione — Accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza
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