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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari in Trentino-Alto Adige: le norme che ne regolano l’esercizio non violano il diritto di difesa né il buon andamento amministrativo.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Bolzano – sezione di Merano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 17 del d.P.R. n. 574/1988, che disciplinano l’uso della lingua tedesca e ladina nei procedimenti giudiziari in Trentino-Alto Adige, come modificati dal d.lgs. n. 283/2001, in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 574/1988 (come modificato dal d.lgs. n. 283/2001), in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione, nel contesto di un procedimento penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione: le norme impugnate costituiscono attuazione della tutela delle minoranze linguistiche garantita dall’art. 6 Cost. e non compromettono il diritto di difesa né il buon andamento della giustizia. La disciplina dell’uso della lingua tedesca nei processi è coerente con le esigenze dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il principio

Le norme che regolano l’uso delle lingue minoritarie nei procedimenti giudiziari nelle regioni a statuto speciale, in attuazione dell’art. 6 Cost., non ledono il diritto di difesa né il buon andamento dell’amministrazione della giustizia quando sono ragionevolmente calibrate sulla specifica realtà territoriale.

Domande e risposte

Qual è la tutela costituzionale delle minoranze linguistiche?

L’art. 6 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche. In attuazione di questo principio, nelle regioni con minoranze storicamente riconosciute, come il Trentino-Alto Adige, possono essere usate lingue diverse dall’italiano nei rapporti con la pubblica amministrazione e in giudizio.

Si può difendersi in tedesco in un processo in Alto Adige?

Sì, la legislazione di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige riconosce alle persone di lingua tedesca il diritto di usare la propria lingua nei procedimenti giudiziari nella provincia di Bolzano, con apposite garanzie di traduzione e comprensione.

Cosa significa “manifesta infondatezza”?

La Corte la dichiara quando, pur ricevendo la questione come ammissibile, ritiene prima facie che non vi sia alcuna violazione costituzionale: la questione è considerata palesemente priva di fondamento e viene perciò risolta con ordinanza anziché con sentenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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