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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Alessandria per rivalutare la questione sul divieto di nulla osta all’espulsione dello straniero indagato per reati gravi, alla luce del mutato quadro normativo sull’immigrazione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Alessandria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-sexies, del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che vietava al giudice di concedere il nulla osta all’espulsione di uno straniero sottoposto a procedimento penale per reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. Il caso riguardava un cittadino albanese in attesa di processo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 13, comma 3-sexies, del d.lgs. n. 286/1998, aggiunto dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui impedisce all’autorità giudiziaria di concedere il nulla osta all’espulsione dello straniero indagato per reati gravi.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, rilevando che il quadro normativo era mutato nelle more del giudizio. Il Tribunale dovrà rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce delle modifiche legislative sopravvenute.

Il principio

Quando intervengono modifiche normative rilevanti nel corso del giudizio incidentale di costituzionalità, la Corte può restituire gli atti al rimettente affinché verifichi se la questione mantenga il requisito della rilevanza e la non manifesta infondatezza nel mutato quadro legislativo.

Domande e risposte

Cosa è il nulla osta all’espulsione?

Prima di espellere uno straniero sottoposto a procedimento penale, la pubblica sicurezza deve ottenere il nulla osta dall’autorità giudiziaria competente, che valuta se l’espulsione possa pregiudicare le indagini o il processo.

Perché la legge vietava il nulla osta per i reati gravi?

Per garantire la presenza del soggetto nel procedimento penale relativo a reati particolarmente gravi (elencati nell’art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.), evitando che l’espulsione vanificasse l’accertamento giudiziario.

Chi decide l’espulsione dello straniero?

Il provvedimento di espulsione è adottato dal Prefetto. Se lo straniero è sottoposto a procedimento penale, occorre il nulla osta del giudice competente. In caso di reati gravi, la legge (prima della modifica) impediva al giudice di concedere tale nulla osta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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