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Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato norme che consentivano ai campeggi autorizzati di realizzare strutture in deroga agli strumenti urbanistici. Il ricorso è stato dichiarato estinto per rinuncia dopo che le disposizioni censurate furono omesse in promulgazione.
Di cosa si tratta
Una delibera legislativa siciliana (d.d.l. n. 1095-stralcio VI, in materia di turismo) consentiva ai campeggi esistenti e regolarmente autorizzati di insediare nuove strutture anche in deroga allo strumento urbanistico, e di eseguire opere nelle fasce di rispetto del demanio marittimo e delle aree boschive e protette.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, commi 3 e 4, della delibera legislativa siciliana del 20 gennaio 2006 (d.d.l. n. 1095-stralcio VI). Parametri: artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione. Rimettente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
La decisione della Corte
Estinzione del processo per rinuncia al ricorso. In assenza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia del ricorrente comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La delibera legislativa era stata nel frattempo promulgata come legge regionale n. 13/2006 con omissione delle disposizioni censurate.
Il principio
La rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente, determina l’estinzione del processo costituzionale senza pronuncia nel merito, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative.
Domande e risposte
Un campeggio può costruire strutture in deroga al piano regolatore?
In via generale, no: le costruzioni devono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. La deroga richiede una specifica previsione normativa, la quale deve a sua volta essere compatibile con i parametri costituzionali di tutela del paesaggio, dell’ambiente e del buon governo del territorio.
Perché il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso?
Perché la delibera legislativa impugnata era stata promulgata con omissione delle disposizioni censurate. Venuto meno l’oggetto del contendere, il ricorso non aveva più ragion d’essere.
Quali sono le fasce di rispetto richiamate dalla norma?
La norma impugnata richiamava le fasce di rispetto del demanio marittimo e delle aree boschive e dei parchi di cui alla legge regionale siciliana n. 78/1976. Si tratta di zone nelle quali le costruzioni sono generalmente vietate o soggette a limitazioni stringenti per ragioni ambientali e paesaggistiche.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione
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