Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2543 c.c. Organo di controllo.
In vigore
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L’atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2542 - Articolo 2542 Codice Civile: Consiglio di amministrazione.→Cod. civ. art. 2544 - Articolo 2544 Codice Civile: Sistemi di amministrazione.→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2541 c.c.: Assemblee speciali dei possessori degli strument→Art. 2545 c.c.: Relazione annuale sul carattere mutualistico del→Art. 2545 bis Codice Civile: Diritti dei soci→Art. 2545 ter Codice Civile: Riserve indivisibili→Art. 2545 quater Codice Civile: Riserve legali, statutarie e vol→Art. 2545 quinquies Codice Civile: Diritto agli utili e alle ris→Art. 2545 sexies Codice Civile: Ristorni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2543 c.c. risponde alla necessità di dotare le cooperative di un presidio di controllo interno proporzionato alla loro complessità patrimoniale e operativa. Il richiamo all'art. 2477 c.c., che rende obbligatorio il collegio sindacale nelle s.r.l. al superamento di determinate soglie dimensionali, garantisce coerenza con il sistema generale del diritto societario, adattando però le regole di governance alle specificità cooperative. L'obbligo aggiuntivo connesso all'emissione di strumenti finanziari non partecipativi tutela i portatori di tali strumenti, che apportano risorse senza partecipare allo scambio mutualistico e meritano perciò un controllo indipendente sulla gestione.
Analisi
La norma introduce tre regole autonome. La prima riguarda l'obbligatorietà del collegio sindacale: ai casi già previsti dall'art. 2477, co. 2 e 3, c.c. (cooperativa che supera i limiti dimensionali per due esercizi consecutivi o che deve redigere il bilancio consolidato o che è controllata da una società obbligata alla revisione legale) si aggiunge il caso dell'emissione di strumenti finanziari non partecipativi. La seconda regola riguarda la possibile modifica del criterio di voto nell'elezione dell'organo di controllo: in deroga al principio mutualistico «una testa, un voto» (art. 2538 c.c.), lo statuto può prevedere un voto proporzionale alle quote/azioni o alla partecipazione allo scambio. La terza stabilisce il cap di un terzo per la quota dell'organo di controllo eleggibile dai portatori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, specularmente a quanto previsto per il CDA dall'art. 2542 c.c.
Quando si applica
L'obbligatorietà del collegio sindacale scatta al verificarsi di uno dei presupposti alternativi: superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei parametri dell'art. 2477 c.c. (attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro, ricavi superiore a 4 milioni, dipendenti superiore a venti), obbligo di redazione del bilancio consolidato, controllo da parte di una società obbligata alla revisione, oppure emissione di strumenti finanziari non partecipativi. La deroga sul voto proporzionale deve risultare esplicitamente dall'atto costitutivo; in sua assenza si applica il principio «una testa, un voto».
Connessioni
L'art. 2543 c.c. si connette all'art. 2477 c.c. (obbligo di revisione nelle s.r.l., applicato per rinvio alle cooperative), all'art. 2526 c.c. (strumenti finanziari cooperativi), all'art. 2538 c.c. (principio del voto singolo e sue deroghe), all'art. 2542 c.c. (composizione del CDA, di cui l'art. 2543 c.c. è complemento per l'organo di controllo) e all'art. 2544 c.c. (sistemi alternativi di amministrazione e controllo nelle cooperative).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
La cooperativa di credito gestita da Tizio ha emesso obbligazioni (strumenti finanziari non partecipativi) per finanziare un progetto immobiliare. Prima dell'emissione, lo statuto non prevedeva il collegio sindacale. Dopo l'emissione, l'organo di controllo diventa obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c. L'assemblea dei soci deve provvedere alla nomina del collegio sindacale prima che l'omissione possa essere rilevata dall'autorità di vigilanza.
Caso 2: Caso 2
La cooperativa sociale di Caio ha uno statuto che attribuisce il diritto di voto per l'elezione del collegio sindacale in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Sempronio, socio lavoratore con elevata anzianità e alta partecipazione, esprime quindi più voti di Mevio, socio di recente ammissione con scarsa attività. Filano, portatore di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, può eleggere al massimo un componente su tre del collegio sindacale (un terzo del totale), come previsto dall'art. 2543 c.c.
Domande frequenti
Quando è obbligatorio il collegio sindacale in una cooperativa?
È obbligatorio nei casi previsti dall'art. 2477, co. 2 e 3, c.c. (superamento di soglie dimensionali, obbligo di bilancio consolidato, controllo da società soggetta a revisione) e quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.
Nelle cooperative il voto per l'elezione del collegio sindacale segue il principio 'una testa, un voto'?
Di regola sì, ma lo statuto può derogare prevedendo un voto proporzionale alle quote o azioni possedute oppure alla partecipazione allo scambio mutualistico. La deroga deve essere espressamente prevista nell'atto costitutivo.
I portatori di strumenti finanziari possono eleggere componenti del collegio sindacale?
Sì, ma solo se lo statuto lo prevede e limitatamente a un terzo dei componenti complessivi dell'organo di controllo. La condizione aggiuntiva è che tali strumenti siano dotati di diritti di amministrazione.
Cosa sono gli strumenti finanziari non partecipativi emessi da una cooperativa?
Sono titoli di debito (simili alle obbligazioni) che la cooperativa può emettere per raccogliere capitali, senza attribuire ai sottoscrittori diritti di partecipazione alla gestione o allo scambio mutualistico. La loro emissione rende obbligatorio il collegio sindacale.
Cosa succede se una cooperativa è obbligata al collegio sindacale ma non lo nomina?
L'omessa nomina del collegio sindacale obbligatorio è un'irregolarità grave. I soci, i creditori o il pubblico ministero possono ricorrere al tribunale affinché provveda alla nomina d'ufficio, con possibili conseguenze anche sulla validità degli atti gestori adottati nel frattempo.