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Il Presidente del Consiglio aveva impugnato l’intera legge della Regione Umbria sulla tutela dal mobbing (l.r. n. 18/2005), sostenendo che invadesse la competenza statale in materia di ordinamento civile e organizzazione della P.A. La Corte ha dichiarato la questione non fondata.
Di cosa si tratta
Il mobbing è un fenomeno di molestie morali e psicologiche sistematiche sul posto di lavoro. La Regione Umbria aveva approvato una legge per prevenirlo e contrastarlo, istituendo strutture di ascolto, promuovendo progetti e prevedendo ispezioni nei luoghi di lavoro. Il Governo riteneva che la legge definisse il mobbing in modo vago, interferisse con i rapporti di lavoro pubblico statale e invadesse le competenze statali su ordinamento civile (art. 117, lett. l) e organizzazione della P.A. (lett. g).
La questione di legittimità costituzionale
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (depositato 24 maggio 2005, r.ric. n. 65/2005) avverso l’intera l.r. Umbria 28 febbraio 2005, n. 18, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, e all’art. 118, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha ribadito che le Regioni possono intervenire con propri atti normativi con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno del mobbing in tutti i suoi profili, a prevenirlo e limitarne le conseguenze, senza per ciò invadere la competenza statale in materia di ordinamento civile o di organizzazione della P.A.
Il principio
Le Regioni possono adottare leggi di prevenzione e contrasto del mobbing sul lavoro, anche con strutture di ascolto e supporto, purché si limitino a misure promozionali e di sostegno che non definiscano fattispecie di illecito civile né disciplinino i rapporti di lavoro in modo direttamente precettivo.
Domande e risposte
La definizione di ‘mobbing’ nella legge è vincolante?
La Corte ha ritenuto che la definizione contenuta nella legge regionale sia descrittiva e non crei una fattispecie giuridica autonoma che supplisca al silenzio del legislatore statale.
Le ispezioni nei luoghi di lavoro previste dalla legge sono legittime?
La Corte non le ha ritenute illegittime nell’ambito di una legge promozionale regionale, purché non si sovrappongano alle ispezioni statali e non creino obblighi coercitivi propri.
Le Regioni possono legiferare in materia di lavoro?
Sì, in materia di ‘tutela e sicurezza del lavoro’ (legislazione concorrente); non possono invece dettare norme sull’‘ordinamento civile’ (contratti, responsabilità), riservato allo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni in materia di lavoro
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà
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