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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Marche sulla legittimità del d.lgs. n. 3/2004 di riorganizzazione del Ministero per i beni culturali (MiBAC). L’associazione Italia Nostra, ricorrente davanti al TAR, aveva usato l’impugnazione di un atto amministrativo come veicolo per sollevare in via diretta una questione di legittimità costituzionale di una legge primaria.
Di cosa si tratta
Italia Nostra aveva impugnato davanti al TAR Marche la nomina del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, emanata in base al regolamento di organizzazione del MiBAC (d.P.R. 173/2004). Il TAR, per decidere sull’istanza cautelare, aveva sollevato questione di legittimità del d.lgs. 3/2004 che aveva delegificato l’organizzazione del Ministero, sostenendo che eccedesse i limiti della delega legislativa (l. 137/2002) e violasse i principi del titolo V Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 (riorganizzazione MiBAC), per violazione degli artt. 70, 76, 77 comma 1, 5, 97, 117 e 118 Cost. Giudice rimettente: TAR Marche, ordinanza 15 ottobre 2004.
La decisione della Corte
La questione è manifestamente inammissibile. Il reale oggetto del giudizio davanti al TAR è la legittimità di un atto amministrativo (la nomina del direttore regionale); la questione di legittimità costituzionale della norma primaria era pretestuosa e strumentale, volta a ottenere in via indiretta un controllo di costituzionalità in via principale da parte di un soggetto privato, il che non è ammesso nel sistema italiano.
Il principio
Il ricorso al giudice amministrativo contro un atto applicativo non può essere utilizzato come veicolo per ottenere in via incidentale un giudizio di legittimità costituzionale sulla norma primaria quando l’impugnazione del provvedimento amministrativo è solo il pretesto per conseguire l’annullamento di quella norma, che è invece possibile solo in via d’azione da parte dei soggetti legittimati.
Domande e risposte
Un’associazione ambientalista può sollevare questione di legittimità costituzionale?
Solo in via incidentale, durante un giudizio effettivamente pendente davanti al giudice rimettente e sempre che la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel giudizio. Non è possibile usare l’impugnazione di un atto minore come pretesto per censurare una legge.
Il d.lgs. 3/2004 sulla riorganizzazione del MiBAC era comunque legittimo?
La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione è stata dichiarata inammissibile per vizio di forma, non perché la censura fosse infondata.
Cosa cambia nella tutela dei beni culturali dopo questa pronuncia?
Nulla di diretto. La sentenza ha solo chiarito un profilo processuale: le associazioni possono partecipare a giudizi amministrativi come parti, ma non possono forzare il sistema per ottenere giudizi di costituzionalità sulle norme primarie al di fuori delle vie ordinarie.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni
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