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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Provincia autonoma di Trento aveva disciplinato con propria legge il numero e le modalità di installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi pubblici. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato le norme per invasione della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale n. 3/2005.

Di cosa si tratta

Gli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità (art. 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S.) possono essere installati negli esercizi pubblici. La Provincia di Trento, nel modificare la legge provinciale sugli esercizi di somministrazione, aveva previsto con regolamento il numero massimo di apparecchi installabili e le prescrizioni tecniche per l’installazione, estendendo le stesse regole alle sale giochi e ai punti raccolta scommesse. Il Governo riteneva che la disciplina di questi apparecchi rientrasse nella materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva statale.

La questione di legittimità costituzionale

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (depositato 18 maggio 2005, r.ric. n. 58/2005) avverso gli artt. 12 e 13 della l.p. Trento 11 marzo 2005, n. 3, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, e agli artt. 11 e 12 della l.cost. n. 5/1948 (Statuto Trentino-Alto Adige).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale n. 3/2005. Ha stabilito che la disciplina del numero e delle modalità di installazione degli apparecchi da gioco risponde a esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, materia riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. Lo Statuto speciale non attribuisce alla Provincia potestà in questo campo.

Il principio

La disciplina del numero e delle modalità di installazione degli apparecchi da gioco, anche quando inserita nel contesto della regolamentazione degli esercizi pubblici, rientra nella materia «ordine pubblico e sicurezza» di competenza esclusiva statale, sottratta alla potestà legislativa provinciale anche in presenza di statuto speciale di autonomia.

Domande e risposte

Perché gli apparecchi da gioco riguardano l’ordine pubblico?

La loro diffusione incontrollata può favorire dipendenza dal gioco, infiltrazioni criminali e problemi di sicurezza; la disciplina nazionale uniforme mira a prevenire questi rischi.

Lo Statuto speciale non protegge le competenze della Provincia di Trento?

Lo Statuto speciale prevede la competenza provinciale sugli ‘esercizi pubblici’, ma la Corte ha stabilito che la materia in questione non è riducibile alla regolamentazione degli esercizi, bensì attiene all’ordine pubblico.

Cosa cambia per i gestori di bar e sale giochi a Trento?

Dovranno applicare la normativa statale (TULPS e regolamenti AAMS/ADM) anziçhé quella provinciale annullata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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