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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 53, comma 6, lett. a) della l. 449/1997: il rimettente aveva prospettato rimedi alternativi e tra loro incompatibili, rendendo la questione indeterminata.
Di cosa si tratta
Ex dipendenti delle Poste italiane avevano percepito l’indennità di buonuscita maturata fino al 28 febbraio 1998, congelata a tale data, e chiedevano la rivalutazione per il periodo successivo fino alla risoluzione del rapporto. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, sollevava questione sul congelamento della buonuscita previsto dalla legge di stabilizzazione finanziaria del 1997.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma sollevava questione sull’art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui non prevedeva la rivalutazione annuale dell’indennità di buonuscita dei dipendenti postali maturata al 28 febbraio 1998, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente aveva ipotizzato alternativamente rimedi diversi (immediato pagamento, assimilazione al TFR del settore privato, rivalutazione secondo indici ISTAT o criteri del pubblico impiego), senza indicare quale fosse il rimedio costituzionalmente necessitato. Tale ambiguità rende la questione inammissibile.
Il principio
Quando il giudice rimettente prospetta in modo alternativo e indeterminato più possibili rimedi all’asserita incostituzionalità, la questione è manifestamente inammissibile: la scelta tra soluzioni diverse implica discrezionalità legislativa che non spetta alla Corte esercitare.
Domande e risposte
Cos’è l’indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici?
È un trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti pubblici (inclusi i postali prima della privatizzazione delle Poste), calcolato in base alla retribuzione e all’anzianità di servizio. È diversa dal TFR del settore privato.
Perché la buonuscita dei postali era stata «congelata» al 28 febbraio 1998?
La l. 449/1997 fissò quella data come termine di riferimento per il calcolo della quota di buonuscita maturata nel regime pubblico, stabilendo un regime di transizione alla privatizzazione delle Poste italiane.
Quando la Corte dichiara una questione «manifestamente inammissibile»?
Quando il vizio è talmente evidente da non richiedere un’udienza pubblica: ad esempio quando manca la rilevanza, la questione è indeterminata, o il giudice rimettente ha frainteso il quadro normativo.
Norme collegate
- Art. 36 della Costituzione — diritto alla retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza e all’assistenza sociale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato dal rimettente
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