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Di cosa si tratta
Il rimettente aveva sollevato questione sulla legge regionale lombarda n. 1/1986 in materia di servizi socio-assistenziali, sostenendo che alcune disposizioni violassero gli artt. 2, 3, 38 e 117 Cost. Il giudice si trovava a decidere una controversia sul pagamento di rette per prestazioni già erogate.
La questione di legittimità costituzionale
La rilevanza della questione richiede che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e che la decisione della Corte influenzi l’esito del processo principale. Se la norma impugnata regola una fase (l’accesso al servizio) diversa da quella in controversia (il pagamento), manca la rilevanza.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il giudice a quo decideva sull’obbligo di pagamento di rette per prestazioni già erogate, non sull’accesso al servizio. La norma impugnata (che disciplinava le condizioni di accesso) non era rilevante per la decisione di quella controversia concreta.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è applicabile nel giudizio a quo: non basta che la norma attenga alla stessa materia, occorre che la sua costituzionalità incida sull’esito del processo concreto.
Domande e risposte
Cosa si intende per «rilevanza» della questione di costituzionalità?
La questione è rilevante quando la norma impugnata deve essere applicata nel giudizio a quo e la sua eventuale incostituzionalità comporterebbe una decisione diversa nel processo principale.
Cosa succede se manca la rilevanza?
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità con ordinanza, senza esaminare il merito della questione. Il giudice a quo deve decidere il caso applicando la norma vigente.
Norme collegate
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