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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2 del d.l. 355/2001: il rimettente aveva mal ricostruito il quadro normativo, prospettando un rimedio che richiederebbe l’esercizio di discrezionalità legislativa estranea ai poteri della Corte.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava un lavoratore che, a seguito di un rapporto di lavoro a tempo parziale, chiedeva di avvalersi di un’opzione favorevole per il sistema di liquidazione della pensione. Il Tribunale di Torino, giudice del lavoro, sollevava questione sul decreto-legge 355/2001 che disciplinava tale opzione, lamentando una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino impugnò l’art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni), convertito dalla l. 417/2001, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. La norma impugnata stabiliva un diverso regime previdenziale a decorrere da una certa data senza ledere diritti acquisiti. Il rimettente aveva frainteso il quadro normativo e la sua censura si risolveva nella denuncia di «meri inconvenienti di fatto». Inoltre, il rimedio chiesto (fissazione di un termine per esercitare l’opzione) richiederebbe discrezionalità legislativa.
Il principio
Non costituisce violazione del principio di uguaglianza la previsione di un diverso regime previdenziale per le prestazioni maturate a decorrere da una certa data, purché non si ledano posizioni già acquisite. La mera diversità di trattamento previdenziale tra categorie di lavoratori non implica automaticamente irragionevolezza.
Domande e risposte
Cosa si intende per «opzione sul sistema di liquidazione della pensione»?
Si intende la facoltà del lavoratore di scegliere tra il sistema retributivo e quello contributivo per il calcolo della pensione, quando ricorrono determinati requisiti di anzianità contributiva.
Perché la Corte parla di «meri inconvenienti di fatto»?
Quando una norma produce effetti svantaggiosi per alcune categorie ma non per incoerenza interna o violazione di principi costituzionali, la Corte qualifica ciò come inconveniente di fatto che spetta al legislatore correggere, non alla Corte.
Cosa sono i «diritti acquisiti» in materia previdenziale?
Sono posizioni soggettive definitivamente consolidate nel patrimonio del lavoratore, che una normativa successiva non può eliminare senza violare il principio di affidamento e il diritto alla previdenza ex art. 38 Cost.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — diritto dei lavoratori a tutele previdenziali adeguate al bisogno
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato per la disparità di trattamento tra lavoratori
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