Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Di cosa si tratta
Otto Giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 20 d.lgs. n. 274/2000, che consente di dichiarare estinto il reato quando l’imputato ha riparato il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. I rimettenti sostenevano che la norma violasse gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Le questioni presentavano due vizi processuali: (a) la maggior parte delle ordinanze non descriveva adeguatamente la fattispecie concreta, rendendo impossibile valutare la rilevanza; (b) la questione sollevata dal Giudice di pace di Barcellona P.G. era già stata decisa con precedenti ordinanze di manifesta infondatezza.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per sette rimettenti: le ordinanze non descrivevano il caso concreto, impedendo di verificare la rilevanza. Manifesta infondatezza per il Giudice di pace di Barcellona P.G.: la questione era identica a quelle già decise con precedenti ordinanze di infondatezza, e non erano stati addotti argomenti nuovi.
Il principio
L’ordinanza di rimessione che non descrive adeguatamente la fattispecie concreta è manifestamente inammissibile; la questione già decisa con precedente pronuncia di infondatezza è manifestamente infondata se non vengono addotti nuovi e diversi argomenti.
Domande e risposte
Cosa sono le «condotte riparatorie» nel procedimento davanti al Giudice di pace?
L’art. 20 d.lgs. n. 274/2000 prevede che il giudice dichiari l’estinzione del reato quando l’imputato dimostra di aver riparato il danno causato dal reato o di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose: è un istituto deflattivo tipico della giurisdizione del Giudice di pace.
Perché una questione già decisa non può essere risollevata?
La Corte può riesaminare una questione già decisa solo se il rimettente porta argomenti nuovi e diversi da quelli già valutati. In assenza di novità argomentative la Corte dichiara la manifesta infondatezza.
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.