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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte, riunendo otto ordinanze di rimessione sull’art. 20 d.lgs. n. 274/2000 (condotte riparatorie nei procedimenti davanti al Giudice di pace), dichiara manifestamente inammissibili quasi tutte le questioni per mancata descrizione della fattispecie; manifesta infondatezza per il Giudice di pace di Barcellona P.G.

Di cosa si tratta

Otto Giudici di pace avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 20 d.lgs. n. 274/2000, che consente di dichiarare estinto il reato quando l’imputato ha riparato il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. I rimettenti sostenevano che la norma violasse gli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Le questioni presentavano due vizi processuali: (a) la maggior parte delle ordinanze non descriveva adeguatamente la fattispecie concreta, rendendo impossibile valutare la rilevanza; (b) la questione sollevata dal Giudice di pace di Barcellona P.G. era già stata decisa con precedenti ordinanze di manifesta infondatezza.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per sette rimettenti: le ordinanze non descrivevano il caso concreto, impedendo di verificare la rilevanza. Manifesta infondatezza per il Giudice di pace di Barcellona P.G.: la questione era identica a quelle già decise con precedenti ordinanze di infondatezza, e non erano stati addotti argomenti nuovi.

Il principio

L’ordinanza di rimessione che non descrive adeguatamente la fattispecie concreta è manifestamente inammissibile; la questione già decisa con precedente pronuncia di infondatezza è manifestamente infondata se non vengono addotti nuovi e diversi argomenti.

Domande e risposte

Cosa sono le «condotte riparatorie» nel procedimento davanti al Giudice di pace?

L’art. 20 d.lgs. n. 274/2000 prevede che il giudice dichiari l’estinzione del reato quando l’imputato dimostra di aver riparato il danno causato dal reato o di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose: è un istituto deflattivo tipico della giurisdizione del Giudice di pace.

Perché una questione già decisa non può essere risollevata?

La Corte può riesaminare una questione già decisa solo se il rimettente porta argomenti nuovi e diversi da quelli già valutati. In assenza di novità argomentative la Corte dichiara la manifesta infondatezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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