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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 5, comma 1, del DPR n. 313/2002, che prevede la cancellazione automatica delle iscrizioni dal casellario giudiziale al compimento degli 80 anni: il rimettente non aveva individuato con precisione la norma correttiva da applicare.
Di cosa si tratta
Il GUP del Tribunale di Cagliari era chiamato a valutare una richiesta di patteggiamento per il reato di violenza sessuale. L’imputato aveva già superato gli 80 anni e le precedenti iscrizioni nel casellario erano state automaticamente cancellate in base all’art. 5, comma 1, del DPR 313/2002. Il giudice non poteva quindi verificare i precedenti penali dell’imputato e sollevava questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il GUP del Tribunale di Cagliari impugnò l’art. 5, comma 1, DPR 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico del casellario giudiziale), nella parte in cui prevede l’eliminazione automatica delle iscrizioni al compimento dell’ottantesimo anno di età, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione. Il rimettente aveva proposto alternativamente vari possibili interventi correttivi (immediato pagamento, assimilazione al TFR, ecc.), rivelando ambiguità nella stessa individuazione del vizio e dell’esito costituzionalmente necessitato. Tale indeterminatezza rende la questione inammissibile.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non individua con sufficiente precisione quale sia il rimedio costituzionalmente obbligato, prospettando invece in modo alternativo interventi diversi e tra loro incompatibili: ciò rivela che la scelta spetterebbe al legislatore, non alla Corte.
Domande e risposte
Perché il casellario giudiziale cancella le iscrizioni alla soglia degli 80 anni?
Il DPR 313/2002 prevede che oltre tale età si presuma che le condanne abbiano perso rilevanza per la vita civile dell’interessato. Si tratta di una scelta del legislatore volta a ridurre l’impatto delle iscrizioni penali sulla persona anziana.
Cosa significa che una questione di legittimità è «inammissibile»?
Vuol dire che la Corte non entra nel merito della questione: nel caso in esame, perché il giudice rimettente non aveva indicato in modo univoco quale norma la Corte avrebbe dovuto applicare in sostituzione di quella censurata.
Come si impugna una norma davanti alla Corte costituzionale in via incidentale?
Il giudice del processo sospende il giudizio, solleva la questione con un’ordinanza motivata (indicando norma, parametro, rilevanza e non manifesta infondatezza) e la trasmette alla Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza; il rimettente sosteneva che la cancellazione automatica creasse un privilegio irragionevole in favore degli ultraottantenni
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