Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 134 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede un semplice parere invece della previa intesa della Conferenza Stato-Regioni per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
Norma impugnata
Art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui prevede che l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) avvenga previo parere (anziché previa intesa) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Parametro costituzionale
Art. 117 della Costituzione e statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento: potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e principio di leale collaborazione.
Parti ricorrenti
Regione Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento, in via principale.
Esito
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale: la previsione del semplice parere anziché dell’intesa viola il principio di leale collaborazione, poiché la determinazione dei LEA incide sulle competenze regionali concorrenti in materia di tutela della salute e richiede pertanto una forma di coinvolgimento delle Regioni più intensa del mero parere consultivo.
Principio espresso
Quando la legislazione statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.) incide sulle competenze legislative regionali concorrenti in materia di tutela della salute, la leale collaborazione impone che le Regioni siano coinvolte attraverso lo strumento dell’intesa e non del mero parere.
Norme collegate
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