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La Corte dichiara manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza entrambe le questioni sollevate dal Tribunale di Genova sugli artt. 19 e 29, comma 1, lett. b-bis), del d.lgs. n. 286/1998. Per la questione sull’art. 19 (divieto di espulsione), il rimettente non ha motivato adeguatamente sull’esistenza di ragioni oggettive diverse dall’irregolarità della presenza. Per la questione sull’art. 29 (ricongiungimento familiare), il giudice chiamato a pronunciarsi sull’espulsione non deve applicare tale norma.
Di cosa si tratta
Un giovane straniero adulto entrato irregolarmente era stato raggiunto da decreto di espulsione, pur avendo i genitori (con permesso di soggiorno) e tre fratelli minori regolarmente residenti in Italia. Il Tribunale di Genova, nel giudizio di opposizione, aveva sollevato questione di costituzionalità sia sull’art. 19 (che non prevede il divieto di espulsione per il figlio maggiorenne a carico dei genitori stranieri) sia sull’art. 29, lett. b-bis) (che consente il ricongiungimento dei figli maggiorenni a carico solo in caso di invalidità totale).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova ha sollevato questione in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, degli artt. 19 e 29, comma 1, lett. b-bis), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non tutelano l’unità familiare del giovane adulto a carico dei genitori stranieri regolarmente soggiornanti per ragioni oggettive indipendenti dalla sua volontà.
La decisione della Corte
Entrambe le questioni difettano del requisito della rilevanza. (1) Per l’art. 19: il rimettente afferma apoditticamente che l’impossibilità di lavorare (ragione oggettiva) deriva dall’irregolarità della presenza, il che non è sufficiente a dimostrare le “ragioni oggettive” che potrebbero giustificare la tutela. (2) Per l’art. 29: il giudice dell’espulsione non deve applicare le norme sul ricongiungimento familiare, quindi la questione non è rilevante nel giudizio a quo.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando: (a) la motivazione sulla rilevanza è apodittica o basata su un presupposto non dimostrato; (b) la norma impugnata non deve essere applicata nel giudizio in corso.
Domande e risposte
Quando un figlio maggiorenne straniero può essere ricongiunti ai genitori in Italia?
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b-bis), del d.lgs. n. 286/1998, il figlio maggiorenne può essere ricongiunti solo se, per ragioni oggettive, non può provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidità totale. Non basta la mera dipendenza economica dalla famiglia.
La semplice convivenza con la famiglia basta a impedire l’espulsione?
No: il divieto di espulsione per ragioni familiari (art. 19 d.lgs. n. 286/1998) riguarda situazioni specifiche tassativamente elencate (convivenza con coniuge o parenti di cittadinanza italiana, minori, donne in gravidanza). La convivenza con familiari stranieri non rientra in questo elenco.
Che rilevanza ha per il giudice dell’espulsione la questione del ricongiungimento?
Nessuna, secondo la Corte. Il giudice che si pronuncia sulla legittimità del decreto di espulsione applica le norme sull’espulsione (art. 19 ss.), non quelle sul ricongiungimento familiare (art. 29 ss.), che attengono a un procedimento distinto avanti ad autorità diverse.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti fondamentali, tra cui l’unità familiare
- Art. 29 della Costituzione — Protezione della famiglia, parametro invocato
- Art. 30 della Costituzione — Diritti e doveri dei genitori verso i figli
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.