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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, sollevata dal Giudice di Pace di Roma, per totale carenza di motivazione. Il rimettente non ha descritto la fattispecie concreta, non ha illustrato le ragioni della rilevanza e ha affermato in modo apodittico la non manifesta infondatezza. La questione, intesa ad aggiungere un nuovo divieto di espulsione per gli stranieri che siano l’unico sostegno economico della famiglia d’origine, non supera il vaglio formale dell’ordinanza di rimessione.

Di cosa si tratta

Una straniera era destinataria di un decreto di espulsione. Il Giudice di Pace di Roma, nel giudizio di opposizione, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, sostenendo che la norma dovrebbe prevedere un divieto di espulsione per gli stranieri il cui lavoro in Italia costituisce l’unico sostegno economico per la propria famiglia di origine all’estero, richiamando ragioni umanitarie.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di Pace di Roma ha sollevato questione in riferimento all’art. 2 della Costituzione (in relazione all’art. 8 della CEDU), dell’art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione per gli stranieri il cui lavoro in Italia costituisce unico sostegno per la famiglia di origine.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente inammissibile per entrambi i requisiti formali mancanti: sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza sono affermate in modo apodittico, senza motivazione e senza pur minima descrizione della fattispecie concreta dedotta in giudizio. Il Giudice di Pace si è limitato a considerazioni generali di tipo umanitario senza anchorarle al caso concreto.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione autosufficiente sia sulla rilevanza della questione (connessione tra la norma impugnata e il giudizio a quo) sia sulla non manifesta infondatezza. La mera affermazione apodittica di entrambi i presupposti, senza descrizione della fattispecie, rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Esiste già un divieto di espulsione per ragioni umanitarie?

Sì: l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari quando ricorrono seri motivi che non consentono il rimpatrio. Inoltre, l’art. 19 prevede divieti specifici (gravidanza, minori, gravi condizioni di salute).

Perché il Giudice di Pace non può semplicemente applicare ragioni umanitarie senza una norma esplicita?

La valutazione delle ragioni umanitarie per il soggiorno è riservata dalla legge al Questore (e, in sede di opposizione, al Tribunale ordinario per i ricorsi avverso i provvedimenti prefettizi). Il Giudice di Pace può annullare un decreto di espulsione, ma non può creare nuove ipotesi di divieto non previste dalla legge.

Cosa deve contenere una buona ordinanza di rimessione?

L’ordinanza deve: (1) descrivere la fattispecie concreta del giudizio a quo; (2) spiegare perché la norma impugnata è applicabile (rilevanza); (3) esporre le ragioni per cui la norma è sospettata di incostituzionalità con motivazione autonoma, non rimandando solo alle eccezioni delle parti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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