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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 117, comma 1, del t.u. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), sollevata dal GUP del Tribunale di Bolzano. La norma, che non estende al difensore di ufficio dell’imputato irreperibile gli effetti del patrocinio a spese dello Stato (art. 107), non viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Patrocinio a spese dello Stato e difesa d’ufficio dell’irreperibile sono istituti diversi che rispondono a esigenze diverse: la comparazione tra essi è incongrua.
Di cosa si tratta
In un procedimento penale complesso (quindici volumi di atti), il difensore d’ufficio di un imputato dichiarato irreperibile aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per poter accedere gratuitamente alle copie degli atti processuali, invece di anticiparne il costo di tasca propria in attesa della liquidazione finale. Il GUP di Bolzano aveva sollevato questione di incostituzionalità sostenendo una disparità ingiustificata tra il difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio e il difensore dell’irreperibile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolzano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 117, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), nella parte in cui non estende al difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile i benefici previsti dall’art. 107 dello stesso t.u. per il difensore del non abbiente.
La decisione della Corte
La questione è manifestamente infondata. (a) Non vi è violazione dell’art. 3 Cost.: patrocinio a spese dello Stato (basato sulla non abbienza) e difesa d’ufficio dell’irreperibile (basata sull’impossibilità di notifica) sono istituti diversi e le situazioni comparate sono disomogenee. (b) Non vi è violazione dell’art. 24 Cost.: l’art. 117 già garantisce il diritto di difesa anticipando allo Stato gli onorari e le spese del difensore. (c) Non vi è violazione autonoma dell’art. 111 Cost.
Il principio
Il patrocinio a spese dello Stato tutela il non abbiente (art. 24, co. 3, Cost.) e si radica sulla verifica del reddito. La difesa d’ufficio dell’irreperibile tutela il diritto di difesa in caso di impossibilità di notifica ed è disciplinata autonomamente dal t.u. spese di giustizia: i due istituti non sono comparabili ai fini del giudizio di uguaglianza.
Domande e risposte
Come viene pagato il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile?
Ai sensi dell’art. 117 d.P.R. n. 115/2002, lo Stato anticipa gli onorari e le spese del difensore d’ufficio dell’irreperibile, liquidati nella misura e con le modalità degli artt. 82 e 84. Il difensore non deve anticipare di tasca propria, ma riceve la liquidazione a conclusione del procedimento.
Quando un imputato è considerato “irreperibile”?
L’irreperibilità (art. 159 c.p.p.) si verifica quando, dopo aver eseguito nuove ricerche, l’autorità procedente non riesce a individuare la residenza o la dimora effettiva dell’imputato. Non è necessariamente il risultato di una scelta volontaria dell’imputato.
Il difensore d’ufficio ha diritto alle copie gratuite degli atti come il difensore del non abbiente?
No, secondo l’art. 117 t.u.: la disciplina dell’irreperibile prevede la liquidazione degli onorari e delle spese, ma non la gratuità automatica delle copie come nell’art. 107 (patrocinio a spese dello Stato). La Corte ha confermato che questa differenza non è incostituzionale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e patrocinio per i non abbienti
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza tra situazioni comparate
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo
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