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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio contro la legge della Regione Abruzzo n. 20 del 2003. La Regione non si era costituita in giudizio e il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso, poiché le disposizioni impugnate erano state espressamente abrogate e la materia era stata riformata in senso conforme ai rilievi governativi dalla successiva legislazione regionale.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio aveva impugnato alcuni commi della legge regionale abruzzese che, da un lato, consentivano l’accesso a un ruolo dirigenziale di vigilanza e ispezione del lavoro per anzianità senza concorso (con asserita violazione dell’art. 97 Cost.) e, dall’altro, prevedevano uno stanziamento di 100.000 euro con asserita carenza di copertura (art. 81 Cost.). Nelle more del giudizio, la Regione Abruzzo aveva abrogato le disposizioni impugnate e riformato la materia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, commi 6, 7 e 18, della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 20, in riferimento agli artt. 97 e 81 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte prende atto della rinuncia al ricorso depositata il 3 marzo 2006 dal Presidente del Consiglio (delibera del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2006). In assenza di parte costituita, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il principio

In un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, quando la parte convenuta (Regione) non si è costituita e il ricorrente (Stato) rinuncia al ricorso, il processo si estingue. L’abrogazione della norma impugnata da parte del legislatore regionale e la sua sostituzione con una disciplina conforme ai rilievi costituzionali eliminano l’interesse a proseguire il giudizio.

Domande e risposte

Cosa comporta l’estinzione del processo costituzionale?

L’estinzione determina la cessazione del giudizio senza pronuncia nel merito: la Corte non si esprime sulla costituzionalità della norma originariamente impugnata, che nel frattempo era già stata abrogata.

Perché la copertura finanziaria di 100.000 euro era contestata?

Il ricorrente sosteneva che il comma 18 della legge (che stanziava 100.000 euro su un nuovo capitolo di bilancio) mancasse di adeguata copertura finanziaria in violazione dell’art. 81, comma quarto, Cost. Con l’abrogazione della norma e la rinuncia al ricorso, la questione non è stata esaminata nel merito.

Perché l’accesso per anzianità a un ruolo dirigenziale violava l’art. 97 Cost.?

L’art. 97 Cost. impone che l’accesso agli impieghi pubblici avvenga tramite concorso. Un’automatica confluenza nel ruolo dirigenziale basata sulla sola anzianità, senza selezione, viola questo principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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