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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 89 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza relativa al rilascio di concessioni demaniali nel porto di Viareggio. Ha annullato le note ministeriali con cui il Ministero delle infrastrutture aveva rivendicato tale competenza, violando le attribuzioni della Regione Toscana.

Di cosa si tratta

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, richiamandosi a un parere del Consiglio di Stato del 2002, aveva ritenuto di riassumere in capo allo Stato la competenza a rilasciare concessioni sul demanio marittimo nel porto di Viareggio – incluso nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 tra i porti di interesse nazionale. La Regione Toscana contestava questa riassunzione di competenza, ritenendo che, dopo la riforma del Titolo V del 2001 e il d.lgs. n. 112/1998, le funzioni amministrative sul demanio marittimo non portuale spettassero alle Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alle note del Ministero delle infrastrutture del 12 e 26 febbraio 2003 e del 31 gennaio e 4 febbraio 2003, nonché al parere del Consiglio di Stato n. 767/2002. Parametri: artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, d.P.R. n. 616/1977, d.lgs. n. 112/1998.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture, attribuire alle autorità marittime statali la competenza relativa al rilascio di concessioni demaniali nel porto di Viareggio. Ha annullato le note ministeriali impugnate. Ha dichiarato inammissibile l’intervento della società Porto Turistico Domiziano.

Il principio

Dopo la riforma del Titolo V (2001) e il conferimento di funzioni effettuato dal d.lgs. n. 112/1998, le concessioni sul demanio marittimo nei porti di interesse regionale sono di competenza amministrativa regionale. Lo Stato non può riassumerle unilateralmente attraverso circolari ministeriali o pareri del Consiglio di Stato in contrasto con il nuovo assetto costituzionale del riparto di competenze.

Domande e risposte

Chi decide quali porti sono di interesse statale e quali regionali?

Il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, emanato in base all’art. 59 del d.P.R. n. 616/1977, individuava i porti esclusi dalla delega alle Regioni. Con il d.lgs. n. 112/1998, il trasferimento di funzioni è stato più ampio; la Corte ha ritenuto che il Ministero non potesse reinterpretare questo assetto in senso restrittivo per le Regioni.

Cosa è il demanio marittimo portuale?

Il demanio marittimo comprende i beni che appartengono per legge allo Stato (spiagge, fondali, porti). Le concessioni per l’uso privato di queste aree (stabilimenti balneari, approdi) sono l’atto con cui l’ente competente autorizza l’utilizzo del bene pubblico. A seconda del tipo di porto, la competenza a rilasciarle può spettare allo Stato o alla Regione.

Perché è stato dichiarato inammissibile l’intervento della società Porto Turistico Domiziano?

Nei giudizi in via principale e nei conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale non possono intervenire soggetti privati diversi dai titolari delle attribuzioni in contestazione. Solo Stato e Regioni sono legittimati a essere parti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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