Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con sentenza n. 88 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 103, della legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004), nella parte in cui si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia. La norma, che imponeva alle P.A. di effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dell’anno precedente, viola l’autonomia organizzativa garantita dallo statuto speciale di questa Regione.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2005 aveva introdotto, a decorrere dal 2008, un vincolo per tutte le pubbliche amministrazioni: le nuove assunzioni a tempo indeterminato non potevano superare il numero delle cessazioni dell’anno precedente. La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato tale norma, sostenendo che limitasse la propria autonomia in materia di organizzazione amministrativa, garantita dallo statuto speciale del 1963.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in riferimento agli artt. 4, 8 e 48 e seguenti della legge costituzionale n. 1/1963 (Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia), nonché all’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 (riforma del Titolo V).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 103, della legge n. 311/2004 limitatamente alla sua applicazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Lo statuto speciale garantisce alla Regione competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti; una norma statale che vincoli rigidamente le assunzioni invade tale competenza.
Il principio
Le norme statali di coordinamento della finanza pubblica possono imporre limiti alla spesa delle Regioni a statuto speciale, ma non possono spingersi fino a regolare nel dettaglio l’organizzazione interna e le assunzioni, materie coperte dalla garanzia statutaria. Il vincolo rigido imposto dalla finanziaria 2005 eccede i limiti consentiti alle norme di coordinamento finanziario.
Domande e risposte
Perché il Friuli-Venezia Giulia ha uno statuto speciale?
Le Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) godono di un’autonomia rafforzata rispetto alle Regioni ordinarie, garantita da una legge costituzionale. Lo statuto speciale è fonte di rango costituzionale e prevale sulle leggi ordinarie statali nelle materie di competenza esclusiva regionale.
Le leggi finanziarie statali si applicano anche alle Regioni a statuto speciale?
In linea di principio sì, ma solo compatibilmente con le disposizioni degli statuti speciali. La legge finanziaria 2005 conteneva una clausola di salvaguardia (art. 1, comma 569) che la rendeva applicabile alle Regioni speciali solo «compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»; la Corte ha ritenuto che il comma 103 non fosse compatibile con lo statuto del Friuli-Venezia Giulia.
Cosa cambia per le altre amministrazioni?
La pronuncia riguarda esclusivamente la Regione Friuli-Venezia Giulia. Per le altre P.A. – comprese le Regioni ordinarie – il vincolo del comma 103 restava in vigore, fermo restando che la Corte aveva riservato ad altre pronunce le questioni relative agli ulteriori ricorsi proposti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenze legislative e statuti speciali
- Art. 97 della Costituzione — Organizzazione della P.A. e principio di buon andamento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.