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Con sentenza n. 87 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46 della legge n. 3/2003, che attribuiva a farmacisti in gestione provvisoria da almeno due anni il diritto a conseguire la titolarità della farmacia. La norma statale è invasiva delle competenze regionali: l’assegnazione delle titolarità farmaceutiche rientra nella competenza concorrente Stato-Regioni.
Di cosa si tratta
La legge n. 3 del 2003 aveva introdotto una norma che consentiva ai farmacisti in gestione provvisoria da almeno due anni di ottenere in via diretta – senza concorso regionale – la titolarità della farmacia che gestivano. Quattro Regioni (Abruzzo, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna) avevano impugnato la norma davanti alla Corte, lamentando che lo Stato avesse invaso le loro competenze in materia di organizzazione del servizio farmaceutico.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna hanno impugnato l’art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in riferimento all’art. 117 della Costituzione (riparto di competenze). Le Regioni sostenevano che la disciplina delle procedure per l’assegnazione della titolarità delle farmacie rientri nella competenza regionale concorrente in materia di «tutela della salute».
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46. La norma statale non si limitava a fissare principi fondamentali, ma dettava una disciplina di estremo dettaglio (termini per la presentazione delle domande, termini per le risposte delle Regioni, modalità del procedimento), invadendo la competenza regionale concorrente nella «tutela della salute» e nell’organizzazione del servizio farmaceutico.
Il principio
Nelle materie di competenza concorrente, lo Stato può dettare solo i principi fondamentali: una norma che fissi nel dettaglio le procedure per l’assegnazione di titolarità farmaceutiche, comprese modalità, termini e requisiti soggettivi specifici, eccede tale limite e viola l’art. 117, terzo comma, Cost. Il principio di leale collaborazione non può sanare un’invasione di competenza così penetrante.
Domande e risposte
La tutela della salute è materia di competenza esclusiva statale o concorrente?
Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., la «tutela della salute» è materia di competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni le completano con propria legislazione nel rispetto di tali principi.
Cosa succede alla farmacia gestita in via provvisoria se la norma è incostituzionale?
L’incostituzionalità dell’art. 46 significa che i farmacisti in gestione provvisoria non possono più avvalersi di quella norma per ottenere la titolarità diretta: dovranno partecipare alle ordinarie procedure regionali (tipicamente concorsi) previste dalla legge regionale competente.
Quali erano i requisiti previsti dalla norma incostituzionale?
L’art. 46 richiedeva che il farmacista fosse assegnatario della gestione provvisoria da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge e che non fosse già stata pubblicata la graduatoria del concorso per la relativa sede. Prevedeva anche limitazioni soggettive e disciplinava le modalità del procedimento regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia di tutela della salute
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