Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con ordinanza n. 86 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dai TAR Campania ed Emilia-Romagna sull’art. 1, comma 8, lettera b), del d.l. n. 195/2002, che esclude dalla sanatoria i lavoratori extracomunitari segnalati «ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato» secondo la Convenzione di Schengen. Motivo: difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 195 del 2002 aveva introdotto una procedura di regolarizzazione («sanatoria») per i lavoratori extracomunitari irregolari, escludendo però chi fosse segnalato in base agli accordi di Schengen ai fini della non ammissione nel territorio. Due TAR avevano sollevato questione di costituzionalità, ritenendo irragionevole equiparare nella stessa esclusione situazioni diverse: chi è segnalato per ragioni di sicurezza e chi lo è solo per un precedente allontanamento amministrativo.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Campania, sede di Napoli, e il TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera b), del d.l. n. 195/2002 (convertito nella legge n. 222/2002) e dell’art. 33, comma 7, lettera b), della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione (uguaglianza e buon andamento).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni, riunendo i giudizi. I giudici rimettenti non avevano adeguatamente motivato la rilevanza nel giudizio principale: in particolare non era chiaro se, anche a prescindere dalla questione di costituzionalità, ci fossero altri ostacoli di legge all’accoglimento del ricorso.
Il principio
La manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza colpisce anche le questioni formalmente plausibili nel merito: se il rimettente non dimostra che la decisione del giudizio dipende effettivamente dalla norma impugnata, la Corte non può procedere all’esame della questione.
Domande e risposte
Cosa prevede la Convenzione di Schengen sulla segnalazione degli stranieri?
L’art. 96 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen prevede due tipi di segnalazione: per ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale (comma 2), oppure per un precedente provvedimento di allontanamento non revocato (comma 3). Queste due situazioni sono giuridicamente diverse.
Perché i TAR ritenevano irragionevole l’esclusione automatica?
Chi era segnalato solo per un vecchio decreto di espulsione non revocato si trovava in una situazione diversa da chi era segnalato per ragioni di sicurezza pubblica. L’esclusione automatica da qualsiasi sanatoria, senza distinzione, appariva irragionevole e priva di valutazione discrezionale da parte dell’autorità competente.
La questione è stata poi esaminata nel merito?
In questo procedimento no: la Corte ha chiuso con un giudizio di inammissibilità formale, senza esaminare il merito della conformità della disposizione agli artt. 3 e 97 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della P.A., parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.