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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 85 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo instaurato dalla Regione Marche per contestare alcune disposizioni del d.lgs. n. 251/2004 (correttivo al d.lgs. n. 276/2003 sul mercato del lavoro). La Regione ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dall’Avvocatura dello Stato.

Di cosa si tratta

La Regione Marche aveva impugnato varie disposizioni del decreto legislativo n. 251 del 2004, che apportava modifiche correttive alla riforma del mercato del lavoro del 2003 (decreto Biagi, d.lgs. n. 276/2003). La Regione riteneva che tali norme violassero le competenze regionali in materia di lavoro, invocando gli artt. 41, 77, 117 e 118 della Costituzione. Poco prima dell’udienza la Regione ha rinunciato al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Marche aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, in riferimento agli artt. 41, 77, 117 e 118 della Costituzione. Le norme censurate riguardavano la disciplina del mercato del lavoro e la somministrazione di lavoro.

La decisione della Corte

Con memoria depositata pochi giorni prima dell’udienza, la Regione Marche ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha accettato la rinuncia. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, la rinuncia comporta l’estinzione del giudizio, e la Corte ha pronunciato di conseguenza.

Il principio

In base all’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta l’estinzione del processo. La Corte non entra nel merito delle questioni sollevate e il processo si chiude senza pronuncia sulla legittimità costituzionale delle norme impugnate.

Domande e risposte

Una Regione può ritirare un ricorso già presentato alla Corte costituzionale?

Sì. Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale è possibile rinunciare al ricorso fino all’udienza. Perché il processo si estingua è però necessaria anche l’accettazione della controparte (Stato o Regione convenuta).

Cosa contiene il d.lgs. n. 251/2004?

Il decreto n. 251/2004 è il correttivo al decreto legislativo n. 276/2003 (riforma Biagi del mercato del lavoro), che aveva introdotto nuove forme di lavoro flessibile. La Regione Marche aveva già impugnato in precedenza il decreto n. 276 e il correttivo ne confermava la struttura, senza rimuovere le disposizioni ritenute lesive delle competenze regionali.

L’estinzione del processo ha effetti sulle norme impugnate?

No. L’estinzione del giudizio non produce alcun effetto di cosa giudicata sulle disposizioni: le norme del d.lgs. n. 251/2004 restano in vigore, e la questione della loro legittimità costituzionale rimane formalmente aperta (anche se non più sollevata dalla Regione Marche).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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