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Con sentenza n. 84 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera n), della legge della Regione Abruzzo n. 51/2004, che prevede l’ineleggibilità dei sindaci di comuni con più di cinquemila abitanti a consigliere regionale. La questione è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dello svolgimento delle elezioni regionali.
Di cosa si tratta
Un sindaco di un comune abruzzese con più di cinquemila abitanti voleva candidarsi alle elezioni del Consiglio regionale dell’Abruzzo previste per aprile 2005. La legge regionale n. 51/2004 lo dichiarava ineleggibile. Ricorreva in via d’urgenza al Tribunale di Pescara, che sollevava questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. Tuttavia, le elezioni si erano svolte prima che la Corte si pronunciasse.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pescara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera n), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, nella parte in cui dichiara ineleggibili i sindaci di comuni con più di cinquemila abitanti. Parametri: artt. 3 e 51 della Costituzione (uguaglianza e accesso ai pubblici uffici).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Nel giudizio a quo, il richiedente aveva chiesto tutela urgente per partecipare a elezioni già svoltesi. La cessazione dello stato di urgenza che legittimava il ricorso ex art. 700 c.p.c. e il mutato contesto fattuale rendevano la questione priva di rilevanza concreta nel giudizio principale.
Il principio
Quando il giudizio a quo viene instaurato in via d’urgenza per tutelare un diritto strettamente temporaneo (la candidabilità a elezioni già svoltesi), la questione di legittimità costituzionale perde rilevanza nel momento in cui l’evento temuto si è ormai verificato, rendendo impossibile ogni tutela concreta. L’inammissibilità è una conseguenza diretta della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Domande e risposte
Perché i sindaci possono essere ineleggibili al Consiglio regionale?
Le cause di ineleggibilità mirano a evitare che chi esercita funzioni di governo locale usi la propria posizione per influenzare il voto. La legge n. 165/2004, cui rinviava la norma abruzzese, prevede come principio fondamentale che l’ineleggibilità sia ammessa quando le funzioni del candidato possono condizionare il voto.
Cosa significa «inammissibilità» della questione di legittimità costituzionale?
La questione è inammissibile quando mancano i presupposti processuali per un esame nel merito: nel caso in esame, la rilevanza era venuta meno perché le elezioni si erano già svolte e la pronuncia della Corte non avrebbe potuto più produrre effetti nel giudizio principale.
La norma sull’ineleggibilità è tuttora in vigore?
La Corte non ha esaminato la questione nel merito; non si è quindi pronunciata sulla conformità della disposizione agli artt. 3 e 51 Cost. La sua legittimità costituzionale è rimasta in quella sede indecisa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 51 della Costituzione — Accesso ai pubblici uffici e cariche elettive
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