Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sul cognome paterno automatico ai figli legittimi. La norma impugnata esiste come consuetudine di sistema e non come disposizione espressa; spetta al legislatore, non alla Corte, riformare la disciplina, tenendo conto della parità tra coniugi sancita dalla Costituzione.

Di cosa si tratta

In Italia i figli legittimi acquistano automaticamente il cognome del padre. I coniugi C.A. e F.L. chiedevano che alla figlia fosse attribuito il cognome materno. La Cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme del codice civile e del d.P.R. n. 396/2000 che impongono questa regola, lamentando la discriminazione tra madre e padre e la compressione dell’identità personale del figlio.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione (I Sez. civile) ha impugnato gli artt. 143-bis, 236, 237 comma 2, 262, 299 comma 3 del codice civile e gli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in cui attribuiscono automaticamente ai figli legittimi il cognome paterno anche contro la volontà dei genitori. Parametri: artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione inammissibile. Le norme impugnate non contengono una disposizione espressa sul cognome dei figli legittimi: la regola si desume come norma immanente del sistema. Una pronuncia di incostituzionalità richiederebbe scelte discrezionali — quale cognome, con quale priorità, con quali eccezioni — che competono al legislatore. La Corte segnala al Parlamento l’urgenza di intervenire alla luce dei mutamenti nella sensibilità sociale e degli obblighi internazionali.

Il principio

L’attribuzione automatica del cognome paterno ai figli legittimi, pur contraria al principio di parità tra coniugi, non può essere rimossa per via giurisdizionale perché la scelta del sistema alternativo spetta al legislatore; la Corte dichiara inammissibile la questione ma sollecita una riforma legislativa.

Domande e risposte

Perché la Corte ha dichiarato inammissibile e non infondata la questione?

Perché non esiste una norma espressa da annullare: la regola del cognome paterno vive come regola implicita del sistema. Eliminarla richiederebbe di costruire una disciplina sostitutiva, compito che appartiene al Parlamento.

La figlia poteva ottenere il cognome materno?

No, nel 2006. La Corte ha lasciato invariata la situazione, pur invitando il legislatore a riformare la materia. Solo con la legge n. 219/2012 e il d.lgs. n. 154/2013 il sistema è stato progressivamente modificato.

Questo significa che la regola del cognome paterno è costituzionale?

No: la Corte non afferma che la norma è conforme alla Costituzione, ma solo che non può essa stessa sostituirsi al legislatore nel ridisegnare la disciplina. Il contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 Cost. è implicitamente riconosciuto come problema reale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.