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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte giudica la legge della Regione Sardegna n. 8/2004 sulla pianificazione paesaggistica: alcune disposizioni sono costituzionalmente illegittime perché riducono il livello di tutela paesaggistica imposto dalla normativa statale, mentre altre sono conformi alla Costituzione nell’ambito dell’autonomia regionale speciale sarda.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato alcuni articoli della legge regionale sarda n. 8 del 2004, recante «Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale», ritenendo che alcune norme violassero i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) e i vincoli costituzionali sulla tutela del paesaggio.

La questione di legittimità costituzionale

Articoli 3, 4 commi 1 e 2, 7 e 8 comma 3 della legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8. Parametri: artt. 9, 117 e 118 Cost. e norme dello Statuto sardo. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).

La decisione della Corte

Dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni impugnate (in particolare quelle che sottraevano aree dalla tutela paesaggistica o consentivano deroghe al di sotto degli standard statali). Dichiarazione di inammissibilità degli interventi di alcune associazioni ambientaliste. Le disposizioni che introducevano tutele aggiuntive rispetto agli standard statali vengono invece giudicate conformi alla Costituzione.

Il principio

La tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) è un valore primario e assoluto; le Regioni, anche a statuto speciale, non possono ridurre il livello di protezione paesaggistica al di sotto degli standard fissati dalla legislazione statale. Possono invece introdurre tutele più rigorose nell’esercizio della propria autonomia.

Domande e risposte

Le Regioni a statuto speciale hanno più autonomia in materia paesaggistica?

Parzialmente sì: possono prevedere discipline differenziate, ma non possono abbassare la soglia di tutela paesaggistica imposta dallo Stato a presidio dei valori dell’art. 9 Cost.

Cosa prevede il Codice dei beni culturali e del paesaggio?

Il d.lgs. 42/2004 disciplina la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, prevedendo piani paesaggistici regionali con cui le Regioni devono conformarsi ai principi statali.

Cosa accade se una legge regionale abbassa la tutela paesaggistica?

La Corte può annullarla per violazione dell’art. 9 e dell’art. 117 Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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