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La Regione Veneto aveva impugnato gli artt. 6 e 12 del decreto Bersani (d.l. n. 223/2006) sostenendo che le norme sulla liberalizzazione dei taxi e sul trasporto locale invadessero la competenza regionale. La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: le disposizioni statali rientrano nella competenza esclusiva statale sulla tutela della concorrenza o comunque non violano il riparto costituzionale delle funzioni.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge Bersani (n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006) aveva introdotto, tra l’altro, norme per liberalizzare il servizio taxi (art. 6, che consente ai Comuni di bandire concorsi per nuove licenze in deroga alle limitazioni numeriche) e per il trasporto pubblico locale (art. 12, comma 1, che permette ai Comuni di affidare il trasporto di linea anche a veicoli di dimensioni ridotte). La Regione Veneto ha sostenuto che queste disposizioni invadessero la competenza regionale in materia di «trasporti» (art. 117, comma 4, Cost.) e violassero il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 6 e 12, comma 1, del d.l. n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006. Parametri: artt. 117, comma 4 (competenza residuale regionale in materia di trasporti) e 118 Cost. (principio di sussidiarietà). Ricorrente: Regione Veneto con due distinti ricorsi (n. 96 e n. 103/2006).
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le questioni del ricorso n. 103/2006 relative all’art. 6 (non erano state adeguatamente motivate le ragioni della lesione). Dichiara non fondate tutte le altre questioni: la disciplina statale sulla liberalizzazione dei taxi attiene alla tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. e)); quanto all’art. 12, comma 1, i Comuni operano come enti territoriali nell’ambito delle proprie funzioni senza violare le competenze regionali.
Il principio
Le norme statali che aprono alla concorrenza il mercato dei servizi taxi rientrano nella competenza esclusiva statale «tutela della concorrenza» ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost., e non possono essere equiparate a disposizioni di mera organizzazione dei trasporti pubblici locali di competenza regionale.
Domande e risposte
Cosa prevede il decreto Bersani sull’art. 6 in materia taxi?
Consente ai Comuni di bandire concorsi pubblici, anche riservati ai titolari di licenza taxi, per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la programmazione numerica vigente; e di rilasciare titoli autorizzatori temporanei non cedibili per eventi straordinari.
Perché le questioni del secondo ricorso veneto (n. 103/2006) sull’art. 6 sono inammissibili?
Perché la Regione non aveva adeguatamente argomentato in che modo le lettere specifiche dell’art. 6 impugnate nel secondo ricorso eccedessero la competenza statale o ledessero concretamente le competenze regionali.
La Regione conserva poteri in materia di trasporto pubblico locale?
Sì: le sentenze confermano la competenza regionale residuale sui trasporti locali, ma le norme statali impugnate si inserivano nell’ambito della tutela della concorrenza o disciplinavano scelte operative dei Comuni, senza invadere la sfera legislativa regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto delle competenze; comma 2, lett. e) tutela della concorrenza; comma 4 competenza residuale regionale
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà nell’allocazione delle funzioni amministrative
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