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La Regione Emilia-Romagna non poteva estendere per legge la riduzione del 40% della tassa automobilistica – prevista dalla normativa statale solo per le autovetture adibite a scuola guida – a tutti gli autoveicoli con quella destinazione. La Corte dichiara illegittima la norma regionale per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. e), e 119 Cost. La questione sull’art. 6, comma 1 della stessa legge viene invece dichiarata cessata per sopravvenuta abrogazione.

Di cosa si tratta

La legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 23 del 2005 aveva stabilito che tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida rientrassero nella categoria che beneficia della riduzione del 40% sulla tassa automobilistica. La normativa statale (allegato 1, tariffa C, d.P.R. n. 39/1953) prevedeva quella riduzione solo per le autovetture adibite a scuola guida. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione regionale sostenendo che le Regioni non abbiano la competenza a modificare la disciplina sostanziale della tassa automobilistica, che rimane un tributo istituito e disciplinato dallo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 5 della legge Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, nella parte in cui estende l’agevolazione fiscale sulle tasse automobilistiche a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola guida. Parametri costituzionali: artt. 117, comma 2, lett. e) (competenza esclusiva statale in materia tributaria) e 119 Cost. (autonomia finanziaria regionale nei limiti fissati dalla legge statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale. La tassa automobilistica non è un «tributo proprio» della Regione ai sensi dell’art. 119 Cost.: il gettito è attribuito alle Regioni, ma la disciplina sostanziale (compresi i presupposti e le agevolazioni) rimane di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. e). La Regione non poteva quindi ampliare per legge una riduzione tributaria oltre i limiti fissati dal legislatore statale. Sulla questione relativa all’art. 6, comma 1 (fissazione delle tariffe per l’occupazione dei suoli pubblici), il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessata materia del contendere per sopravvenuta abrogazione della norma.

Il principio

Le Regioni a statuto ordinario non hanno potere di modificare la disciplina sostanziale della tassa automobilistica – comprese le agevolazioni tariffarie – neppure quando ne percepiscono il gettito, perché si tratta di tributo disciplinato dalla legge statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia tributaria ex art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

Domande e risposte

Perché la tassa automobilistica non è un tributo «proprio» della Regione?

Perché è stata istituita e disciplinata dallo Stato con il d.P.R. n. 39/1953; alle Regioni è stato solo attribuito il gettito e un limitato potere di variazione dell’importo, non la potestà di modificarne i presupposti o le agevolazioni.

Cosa cambia in pratica per le scuole guida dell’Emilia-Romagna?

Dopo la sentenza, la riduzione del 40% rimane applicabile solo alle autovetture adibite a scuola guida, come previsto dalla legge statale; gli altri autoveicoli (furgoni, autocarri, ecc.) non possono più beneficiare dell’agevolazione regionale dichiarata illegittima.

Cosa significa «cessata materia del contendere» sulla seconda questione?

Significa che l’art. 6, comma 1 della legge regionale era stato abrogato nel corso del giudizio, rendendo inutile una pronuncia nel merito: non c’è più niente da annullare perché la norma non esiste più.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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