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La Regione Veneto aveva impugnato l’art. 19 del decreto Bersani (d.l. n. 223/2006) che istituiva tre fondi nazionali per famiglia, giovani e pari opportunità, sostenendo l’invasione delle competenze regionali in materia di politiche sociali. La Corte dichiara inammissibile la questione: la norma era già stata abrogata prima della pronuncia e la Regione non dimostrava un interesse attuale a impugnarla.
Di cosa si tratta
L’art. 19 del d.l. n. 223/2006 (Bersani) aveva istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tre fondi destinati, rispettivamente, alla famiglia, alla formazione culturale e professionale dei giovani e alle politiche di pari opportunità. La Regione Veneto sosteneva che la norma violasse la sua competenza residuale in materia di politiche sociali (art. 117, comma 4, Cost.) e la sua autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), poiché lo Stato, anziché trasferire risorse alle Regioni, aveva istituito fondi centrali vincolati.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 19 del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006. Parametri: artt. 117, comma 4, e 119 Cost. Ricorrente: Regione Veneto (ricorso n. 103/2006).
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione. La norma impugnata era stata già modificata o superata nel corso del giudizio e la Regione non aveva dimostrato un interesse concreto e attuale alla declaratoria di incostituzionalità: la giurisprudenza costituzionale richiede che l’illegittimità denunciata incida in modo diretto e attuale sulla sfera del ricorrente, per entità delle risorse, modalità di intervento e materie implicate.
Il principio
Un ricorso regionale in via principale avverso una norma statale è inammissibile quando la norma sia stata modificata o superata prima della pronuncia e la Regione non dimostri un interesse residuo attuale e concreto alla declaratoria di illegittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa sono i fondi istituiti dall’art. 19 del decreto Bersani?
Tre fondi allocati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: uno per la famiglia, uno per i giovani (formazione culturale, professionale e inserimento sociale) e uno per le politiche di pari opportunità.
Perché la questione è inammissibile e non viene decisa nel merito?
Perché la norma impugnata era già stata superata nel corso del giudizio e la Regione Veneto non ha dimostrato di avere ancora un interesse concreto a ottenere la declaratoria di incostituzionalità: senza interesse attuale, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Sarebbe stato diverso il risultato se i fondi fossero rimasti in vigore?
Probabilmente sì: la Corte aveva già dichiarato illegittimi fondi statali vincolati in materie di competenza regionale residuale o concorrente (sentenze nn. 320 e 423 del 2004, n. 118 del 2006); ma nel caso specifico la questione non ha raggiunto il merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — comma 4: competenza residuale delle Regioni in materie non riservate allo Stato
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
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