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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-quinquiesdecies del d.l. n. 272/2005 (conv. l. n. 49/2006) nella parte in cui definisce «livelli essenziali» i requisiti per l’autorizzazione delle strutture private per il trattamento delle tossicodipendenze, senza previa intesa con le Regioni. Le altre questioni sollevate dalla Regione Toscana sono state in parte dichiarate non fondate.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana aveva impugnato alcuni articoli del decreto-legge n. 272/2005 (inseriti in sede di conversione senza il parere della Conferenza Stato-Regioni), che modificavano la disciplina del testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990) in materia di strutture per il recupero dei tossicodipendenti. La questione principale riguardava l’art. 4-quinquiesdecies, che fissava i «livelli essenziali» di assistenza e i requisiti di autorizzazione per le strutture private, senza la prescritta intesa con le Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 4-octies, 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies del d.l. n. 272/2005 (conv. l. n. 49/2006). Parametri: artt. 5, 97, 117, 118 e 119 Cost., principio di leale collaborazione. Ricorrente: Regione Toscana.

La decisione della Corte

Incostituzionalità parziale: è stato dichiarato incostituzionale l’art. 4-quinquiesdecies nella parte in cui definisce «livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private» senza previa intesa con le Regioni. Questa materia, involgendo sia la «tutela della salute» (competenza concorrente) sia i livelli essenziali delle prestazioni, richiedeva il coinvolgimento delle Regioni attraverso la Conferenza Stato-Regioni.

Il principio

La fissazione di «livelli essenziali» in materie a competenza concorrente Stato-Regioni (come la tutela della salute) deve avvenire con il coinvolgimento delle Regioni mediante il meccanismo dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, pena la violazione del principio di leale collaborazione e dell’art. 117 Cost.

Domande e risposte

Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni» ai sensi dell’art. 117 Cost.?

Sono le prestazioni che lo Stato garantisce uniformemente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle differenze tra le legislazioni regionali. La loro determinazione è competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.), ma deve rispettare le competenze regionali nelle materie connesse.

Perché l’intesa con le Regioni era necessaria?

Perché la norma impugnata incideva sia sui «livelli essenziali» sia sull’organizzazione del servizio sanitario regionale (materia di competenza concorrente). La Corte ha affermato che in questi casi il principio di leale collaborazione impone l’intesa con le Regioni in Conferenza.

Le strutture private per il recupero dei tossicodipendenti sono regolate dalla Regione o dallo Stato?

L’autorizzazione e i requisiti delle strutture private rientrano nella «tutela della salute» (competenza concorrente): lo Stato fissa i principî fondamentali, le Regioni legiferano nel dettaglio. I «livelli essenziali» minimi sono di competenza statale, ma la loro determinazione richiede il coinvolgimento delle Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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