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Il TAR Umbria dubita che la mancata previsione del patrocinio a spese dello Stato per lo straniero clandestino che impugna il diniego di regolarizzazione violi gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non estendono il beneficio a tale categoria.

Di cosa si tratta

Uno straniero clandestino aveva impugnato davanti al TAR Umbria il diniego di regolarizzazione del rapporto di lavoro ai sensi della legge n. 222/2002 (sanatoria). Ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il Ministero ne aveva poi chiesto la revoca perché l’art. 119 del T.U. spese di giustizia garantisce il beneficio solo allo straniero «regolarmente soggiornante».

La questione di legittimità costituzionale

Norme censurate: artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono il patrocinio a spese dello Stato per lo straniero non regolarmente soggiornante che impugni il diniego di regolarizzazione. Parametri: artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Rimettente: TAR Umbria.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevedono che il trattamento ivi contemplato sia assicurato anche allo straniero non regolarmente soggiornante per i giudizi di impugnazione del diniego di regolarizzazione ai sensi della legge 9 ottobre 2002, n. 222. La Corte ritiene irragionevole escludere dal beneficio chi impugna il provvedimento presupposto all’espulsione, mentre l’art. 142 lo garantisce per il giudizio di espulsione.

Il principio

Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non tollera discriminazioni fondate sullo status civitatis; la mancata assistenza legale gratuita allo straniero che contesta il diniego di regolarizzazione è irragionevole perché il diniego è il presupposto diretto dell’espulsione, per la quale il patrocinio è già garantito.

Domande e risposte

Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo?

Di regola il cittadino e lo straniero regolarmente soggiornante con reddito insufficiente, quando le loro ragioni non siano manifestamente infondate. Dopo questa sentenza, anche lo straniero in posizione irregolare che impugni il diniego di regolarizzazione.

Perché la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità?

Perché sarebbe irragionevole garantire il patrocinio per il giudizio contro l’espulsione (art. 142) ma negarlo per il giudizio contro il diniego di regolarizzazione, che è il provvedimento che direttamente determina la possibilità di espulsione.

Cosa cambia praticamente?

Lo straniero in posizione irregolare che impugni il diniego della sanatoria ex l. 222/2002 ha diritto all’assistenza legale gratuita, a prescindere dalla sua condizione di clandestinità al momento del processo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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