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Il Magistrato di sorveglianza di Bari dubita che la legge sull’indultino (l. 207/2003) sia incostituzionale nella parte in cui non vieta la concessione della sospensione condizionata a chi ha già avuto una misura alternativa revocata per condotta colpevole. La Corte ordina la restituzione degli atti perché la sentenza n. 255/2006 ha modificato il quadro normativo.
Di cosa si tratta
La legge n. 207/2003 (cosiddetto «indultino») prevedeva la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva fino a due anni. Il Magistrato di sorveglianza di Bari si interrogava se fosse ragionevole consentire tale beneficio anche a condannati già colpiti dalla revoca di una misura alternativa per comportamento colpevole.
La questione di legittimità costituzionale
Norma censurata: art. 1, comma 3, legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non esclude dalla sospensione condizionata chi ha avuto revocata una misura alternativa ex art. 51-ter ord. penit. per condotta colpevole. Parametri: artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Rimettente: Magistrato di sorveglianza di Bari.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti al giudice rimettente. Dopo la proposizione della questione, la Corte con sentenza n. 255/2006 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 207/2003 nella parte in cui non permetteva al giudice di sorveglianza di negare il beneficio a chi non lo meritasse. Il rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce di tale sopravvenienza.
Il principio
Quando sopravviene una sentenza della Corte che modifica il quadro normativo rilevante per la questione pendente, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché valuti nuovamente se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.
Domande e risposte
Cos’è l’indultino previsto dalla legge n. 207/2003?
È la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva non superiore a due anni, con un programma di reinserimento da seguire all’esterno del carcere.
Perché gli atti sono stati restituiti e non decisa la questione?
Perché la sentenza n. 255/2006 aveva già eliminato l’automatismo della concessione del beneficio, consentendo al giudice di negarlo. Il rimettente deve prima valutare se la questione originaria abbia ancora senso alla luce di questa modifica.
Cosa prevede l’art. 27, comma 3, della Costituzione?
Stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È il parametro invocato per sostenere che concedere l’indultino a chi ha già violato una misura alternativa contraddice la funzione rieducativa della pena.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
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