Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La questione sollevata dal Tribunale di Roma è dichiarata manifestamente inammissibile perché formulata in modo alternativo e indeterminato: il giudice chiedeva l’illegittimità dell’art. 146, comma 3, lett. c) «ovvero» lett. d) del d.P.R. n. 115/2002, senza scegliere quale delle due norme impugnare. La Corte non può decidere quando il petitum è irrisolto.

Di cosa si tratta

In un fallimento senza attivo sufficiente, il curatore aveva prestato la propria opera senza ricevere compensi né il rimborso delle spese vive obbligatorie. Il Tribunale fallimentare di Roma ha chiesto alla Corte se fosse incostituzionale la norma sulle spese anticipate dall’Erario nella parte in cui non comprende i compensi del curatore.

La questione di legittimità costituzionale

Norma censurata: art. 146, comma 3, lettera c) «ovvero» lettera d) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui esclude dalle spese anticipate dall’Erario i compensi e le spese del curatore fallimentare nelle procedure incapienti. Parametri: artt. 3 e 36 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Roma, sezione fallimentare.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. La questione è formulata in forma «ancipite»: il rimettente non sceglie quale delle due norme impugnare (lettera c) oppure lettera d)), ma le indica in alternativa con «ovvero». Tale formulazione rende impossibile individuare il thema decidendum. La Corte rileva inoltre che la sentenza n. 174/2006 aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 146, comma 3, nella parte escludente i compensi al curatore.

Il principio

La questione formulata in termini di alternativa irrisolta tra due norme diverse è inammissibile per costante giurisprudenza della Corte, perché l’assoluta indeterminatezza del petitum preclude ogni possibilità di giudizio (ex plurimis, ord. n. 62/2007; n. 363/2005).

Domande e risposte

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice rimettente non indicava con precisione quale norma dovesse essere dichiarata incostituzionale, chiedendo alternativamente l’una o l’altra. La Corte non può scegliere al posto del giudice.

Cosa succede al curatore di un fallimento senza fondi?

Il problema era reale: il curatore rischiava di non essere retribuito né rimborsato delle spese. La sentenza n. 174/2006 aveva però già risolto la questione, dichiarando incostituzionale la norma nella parte escludente i compensi.

Cosa si intende per questione «ancipite»?

Una questione ancipite è quella in cui il rimettente formula il dubbio di costituzionalità in modo alternativo o contraddittorio, senza identificare con chiarezza la norma da scrutinare. È causa di inammissibilità per costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.