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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’imposta unica sulle scommesse sportive, calcolata applicando un’aliquota nominale alla quota di prelievo spettante al CONI. Le norme censurate non violano il principio di legalità tributaria né eccedono i limiti della delega legislativa.
Di cosa si tratta
Una società concessionaria del servizio di scommesse a Montecatini Terme aveva impugnato l’accertamento dell’Agenzia delle entrate relativo all’imposta unica sulle scommesse. La normativa vigente (d.lgs. n. 504/1998) applicava l’imposta calcolando un’aliquota nominale su una base imponibile – la quota di prelievo spettante al CONI – che non era direttamente fissata da una legge ma derivava da atti amministrativi. La Commissione tributaria provinciale di Pistoia aveva sollevato varie questioni di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Pistoia ha impugnato: l’art. 4, comma 1, lett. b), n. 2, del d.lgs. n. 504/1998 per violazione dell’art. 23 Cost. (riserva di legge in materia tributaria); l’art. 1, comma 2, della legge n. 288/1998 per violazione degli artt. 23 e 76 Cost. (eccesso di delega); l’intero d.lgs. n. 504/1998 per violazione dell’art. 76 Cost. (eccesso di delega nella individuazione del soggetto passivo); e le stesse norme anche per violazione dell’art. 53 Cost. (capacità contributiva).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. Ha ritenuto che la riserva di legge dell’art. 23 Cost. fosse rispettata perché la legge fissava tutti gli elementi essenziali dell’imposta (aliquota, base imponibile determinabile per legge); che il d.lgs. n. 504/1998 non eccedesse la delega in quanto il riordino dell’imposta poteva ben riguardare anche la ridefinizione del soggetto passivo; e che il collegamento con la quota CONI non violasse la capacità contributiva poiché la quota era determinabile con riferimento a parametri oggettivi previsti per legge.
Il principio
La riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.) non esige che ogni elemento dell’imposta sia determinato direttamente dalla legge nei minimi dettagli: è sufficiente che la legge fissi i criteri e le basi del prelievo, rimettendo agli atti amministrativi la mera determinazione tecnica di valori ricavabili da parametri già stabiliti per legge.
Domande e risposte
Cos’è l’“imposta unica” sulle scommesse?
È un’imposta che sostituisce diverse imposte precedenti sulle scommesse e sui concorsi pronostici. Viene calcolata applicando un’aliquota alla raccolta delle scommesse, detratta la quota che spetta al CONI o agli altri enti che gestiscono le manifestazioni sportive. Il concessionario che raccoglie le scommesse è il soggetto passivo dell’imposta.
Cosa si intende per “riserva di legge” in materia tributaria?
L’art. 23 Cost. stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Questo significa che gli elementi essenziali di un tributo (chi paga, quanto paga, su cosa) devono essere previsti dalla legge, non da atti amministrativi. La Corte ha ritenuto che nel caso in esame la legge fornisse criteri sufficienti.
Cos’è l’“eccesso di delega”?
È la violazione dell’art. 76 Cost., che si verifica quando il Governo, nel legiferare su delega del Parlamento, va oltre i limiti fissati nella legge di delega. La ricorrente sosteneva che il d.lgs. del 1998 avesse cambiato il soggetto passivo dell’imposta rispetto a quello previsto dalla legge delega, istituendo di fatto una nuova imposta. La Corte ha rigettato questa tesi.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, parametro principale
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, parametro secondario invocato dai rimettenti
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa, parametro invocato per eccesso di delega
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