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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che limitava il risarcimento del danno da occupazione illegittima di suoli per pubblica utilità applicando i criteri ridotti dell’indennità di esproprio. Gemella della sentenza n. 348/2007, consolida il principio che la CEDU è fonte interposta e che l’Italia non può fissare in modo legislativo un risarcimento strutturalmente inferiore al danno effettivo.
Di cosa si tratta
La norma censurata (art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 333/1992) stabiliva che, in caso di occupazione illegittima di suoli per pubblica utilità anteriore al 30 settembre 1996, il risarcimento del danno fosse calcolato con i criteri ridotti dell’indennità di esproprio aumentati del 10%. La Corte EDU aveva già condannato ripetutamente l’Italia per questo meccanismo, ritenendo che il danno da occupazione illegittima dovesse essere risarcito nella misura piena del valore di mercato del bene perduto. La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Palermo avevano sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 333/1992 era impugnato in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU e all’art. 6 CEDU, e in riferimento all’art. 111, primo e secondo comma, Cost. La norma stabiliva l’applicazione dei criteri ridotti anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 333/1992. La norma contrastava con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto il meccanismo di quantificazione del danno da occupazione illegittima che essa introduceva era strutturalmente incompatibile con il diritto al risarcimento integrale garantito dall’art. 1 del Primo Protocollo CEDU così come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Il principio
L’occupazione illegittima di un fondo privato per pubblica utilità genera un danno che deve essere risarcito in modo integrale, non può essere limitato legislativamente a importi inferiori al valore di mercato del bene. Il legislatore non può imporre per via normativa la cristallizzazione di un indennizzo ridotto anche per i giudizi in corso, sottraendo al giudice la possibilità di liquidare il danno secondo il suo valore reale.
Domande e risposte
Cos’è l’“accessione invertita” o occupazione acquisitiva?
È un fenomeno giuridico in cui la pubblica amministrazione occupa illegittimamente un terreno privato, lo trasforma irreversibilmente per realizzare un’opera pubblica e, di fatto, ne acquista la proprietà per effetto di tale trasformazione. Il proprietario perde il bene e può solo chiedere il risarcimento del danno. Il problema era che la norma censurata rendeva questo risarcimento molto inferiore al valore reale del terreno perso.
Qual è la differenza con la sentenza n. 348/2007?
La sentenza n. 348 riguardava l’indennità di espropriazione legittima (procedura formale di esproprio), mentre la n. 349 riguarda il risarcimento da occupazione illegittima (dove la P.A. ha agito senza seguire correttamente la procedura). In entrambi i casi la Corte ha accertato la violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo CEDU per un sistema che produceva ristori strutturalmente insufficienti.
I giudizi in corso hanno beneficiato di questa sentenza?
Sì: la norma dichiarata illegittima si applicava anche ai procedimenti in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Con la sua caduta, i giudici ordinari hanno potuto liquidare il danno nella misura piena del valore venale del bene, senza l’ostacolo della limitazione legislativa.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — vincolo del rispetto degli obblighi internazionali, cardine della sentenza
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, secondo parametro invocato dai rimettenti
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